Cassazione Penale, Ordinanza n. 13790/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che al momento della sentenza di appello fosse maturata la prescrizione del reato e ha ritenuto non scrutinabile in cassazione la doglianza sulle attenuanti generiche perché nuova e non devoluta al giudice di appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello ha confermato la condanna emessa in primo grado per guida in stato di ebbrezza. Ha dedotto, con due motivi, la violazione di legge per la mancata declaratoria della prescrizione del reato prima della sentenza di appello e, in secondo luogo, la violazione di legge per l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il fatto era stato commesso il 16 giugno 2019, quindi dopo l'entrata in vigore della disciplina più sfavorevole introdotta dalla legge n. 103 del 2017, e che, computando anche la sospensione di un anno e sei mesi, alla data della decisione di appello il termine prescrizionale non era ancora decorso. Quanto al secondo motivo, la richiesta di attenuanti generiche è stata ritenuta motivo nuovo, non dedotto in appello, e quindi non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcol, nella specie applicata come contravvenzione; ai fini della prescrizione la Corte ha considerato la natura contravvenzionale del reato e la disciplina sopravvenuta sulla sospensione del termine prescrizionale.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata come disciplina applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 in poi; la Corte ha applicato il relativo regime della prescrizione, includendo il periodo di sospensione di un anno e sei mesi tra primo e secondo grado.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili questioni che non abbiano formato oggetto di specifici motivi di appello, salvo che si tratti di vizi rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal sistema.
- Ai fini della verifica della prescrizione, occorre applicare la disciplina temporalmente vigente al momento del fatto e calcolare correttamente eventuali periodi di sospensione del termine.
- Quando il termine di prescrizione non è maturato alla data della decisione impugnata, la censura che invochi l'estinzione del reato è infondata.
- La richiesta di attenuanti generiche proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile se non è stata devoluta al giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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