Sentenza n. 791/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig.-OMISSIS- per la malattia ed il decesso in data 10.11.2010 per “-OMISSIS-”, causato dalla pregressa esposizione ad amianto durante il servizio in M.M. (dal 07.07.1967 al 27.12.1996), già riconosciuto vittima del dovere da parte del Ministero della Difesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli eredi hanno riassunto il giudizio, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dal loro congiunto in conseguenza della patologia contratta e del successivo decesso, ritenuti causati dall’esposizione all’amianto durante il servizio nella Marina Militare. Hanno dedotto che il riconoscimento della dipendenza della patologia dal servizio e dello status di vittima del dovere dimostrasse il danno e il nesso causale senza ulteriori indagini. La domanda comprendeva, iure hereditatis, le retribuzioni non percepite dopo il collocamento in congedo anticipato, il trattamento pensionistico che il militare avrebbe percepito fino alla durata ordinaria della vita e il danno non patrimoniale parametrato al 100% di invalidità permanente dalla diagnosi al decesso. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per scarsa comprensibilità, ha chiesto il rigetto nel merito e ha dedotto la compensatio lucri cum damno, sostenendo che gli eredi avessero già ricevuto somme pubbliche compensative del medesimo pregiudizio, tra cui la speciale elargizione per le vittime del dovere e assegni vitalizi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la domanda e prescindendo dall’eccezione di inammissibilità. Ha escluso il risarcimento dei danni patrimoniali iure hereditatis: le retribuzioni non percepite e il trattamento pensionistico relativo al periodo successivo al decesso non sono entrati nel patrimonio del militare e non possono quindi trasmettersi agli eredi. Ha riconosciuto che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere costituisce un forte elemento probatorio del nesso causale e può comportare, secondo l’orientamento richiamato, l’inversione dell’onere della prova quanto alla colpa dell’Amministrazione. Ha inoltre ritenuto configurabile la colpa datoriale alla luce dell’art. 2087 c.c., precisando che il datore pubblico deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie, mentre il lavoratore deve provare il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso causale. Quanto al danno non patrimoniale, ha escluso la liquidazione sulla base dell’invalidità permanente, poiché la patologia è sfociata nel decesso senza stabilizzazione di postumi permanenti. Ha individuato astrattamente le componenti trasmissibili agli eredi nel danno biologico terminale, commisurato all’invalidità temporanea dalla diagnosi al decesso, e nel danno morale terminale o catastrofale, relativo alla lucida consapevolezza dell’approssimarsi della morte. Tuttavia, applicando la compensatio lucri cum damno, ha rilevato che agli eredi era già stata corrisposta una speciale elargizione di € 220.000,00, superiore anche alla massima liquidazione ipotizzabile del danno non patrimoniale, quantificata in € 127.780,50 sulla base delle Tabelle di Milano 2024. Ha pertanto ritenuto inutile disporre una CTU o una verificazione e ha escluso ogni ulteriore risarcimento. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori, se dovuti.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
Disciplina la riassunzione del giudizio, sulla quale si fonda il ricorso esaminato.
art. 2087 c.c.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
La disposizione opera come clausola generale di prevenzione e impone l’adozione delle misure tecnicamente disponibili per tutelare la salute del lavoratore, anche oltre specifiche regole antinfortunistiche.
art. 1218 c.c.
La responsabilità datoriale da inadempimento comporta che il lavoratore provi obbligazione lavorativa, inadempimento e danno-conseguenza, mentre il datore deve provare l’assenza di colpa e l’adozione delle cautele necessarie.
art. 1226 c.c.
Rileva per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, anche mediante il riferimento a parametri tabellari adeguati alle circostanze concrete.
art. 2056 c.c.
È richiamato quale base del criterio equitativo di liquidazione del danno mediante parametri uniformi, salvo specifiche ragioni per discostarsene.
art. 3 Cost.
È richiamato quale fondamento dell’esigenza di uniformità e parità nella liquidazione equitativa del danno biologico.
Adunanza Plenaria, sentenza n. 1/2018
La presenza di un'unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario.
Le somme indennitarie già corrisposte per il medesimo pregiudizio devono essere detratte dal risarcimento, poiché la responsabilità civile ha funzione compensativa e non può produrre un arricchimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Le retribuzioni non percepite e i trattamenti pensionistici riferiti al periodo successivo alla morte, non essendo mai entrati nel patrimonio del dante causa, non costituiscono poste patrimoniali trasmissibili iure hereditatis agli eredi.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dello status di vittima del dovere costituisce un forte elemento probatorio del nesso eziologico tra attività lavorativa e patologia e può comportare, nell’ambito della responsabilità datoriale da inadempimento, l’onere del datore di provare l’adozione di tutte le cautele necessarie.
- In caso di malattia professionale con decesso non immediato, il danno trasmissibile agli eredi è configurabile come danno biologico terminale, liquidabile in relazione all’invalidità temporanea fino al decesso, e come danno morale terminale o catastrofale, se la vittima ha avuto lucida consapevolezza dell’approssimarsi della morte; non è invece liquidabile un danno da invalidità permanente quando la malattia non si è stabilizzata ma ha condotto direttamente al decesso.
- Quando siano già state corrisposte somme indennitarie aventi la stessa funzione compensativa del risarcimento e riferite al medesimo pregiudizio, opera il divieto di cumulo: l’importo indennitario deve essere detratto dal danno risarcibile, così da evitare un arricchimento del danneggiato.
- Se l’indennità già percepita supera anche la massima liquidazione astrattamente ipotizzabile del danno risarcibile, il giudice può escludere ogni ulteriore somma senza disporre una CTU o una verificazione, quando l’accertamento tecnico non potrebbe modificare l’esito della domanda.
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