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Sentenza

Sentenza n. 4863/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 1398 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Prima.

Giustizia amministrativa202502711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di permesso di costruire per la realizzazione di un bar per le colazioni e di un'unità abitativa mediante ampliamento e cambio di destinazione d'uso, nonché preavviso di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società, proprietaria di un immobile a destinazione alberghiera realizzato in forza di un permesso di costruire del 2004 e successivamente ampliato con titolo edilizio in deroga ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001, aveva chiesto nel 2019 un ulteriore permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 della l.r. Puglia n. 14 del 2009, per la realizzazione di un bar per le colazioni e di un'unità abitativa, con successiva richiesta di cambio di destinazione d'uso da alberghiera a residenziale. Dopo l'inerzia comunale e un preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990, il Comune ha rigettato l'istanza ritenendo inammissibile la conservazione dei benefici derivanti dal precedente permesso in deroga e il cumulo con i benefici volumetrici del Piano Casa, nonché ravvisando una parcellizzazione dell'unico manufatto finalizzata a moltiplicare tali benefici. La società ha dedotto in appello, anzitutto, l'incompetenza del dirigente comunale, sostenendo che le valutazioni sull'interesse pubblico sotteso al titolo edilizio in deroga spettassero al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000. Ha inoltre contestato l'illegittimità del diniego per avere ritenuto preclusivo il precedente titolo in deroga rispetto al cambio di destinazione d'uso e all'accesso al bonus volumetrico del Piano Casa, nonché per difetto e apoditticità della motivazione circa l'elusione e il cumulo dei benefici.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo relativo all'incompetenza, poiché il diniego non conteneva valutazioni sull'interesse pubblico riservate al Consiglio comunale, ma si limitava a negare l'applicabilità dei benefici edilizi richiesti. Ha invece accolto il motivo, ritenuto assorbente, relativo alla motivazione del diniego. La motivazione comunale è stata giudicata poco chiara e apodittica, non spiegando per quale ragione il precedente permesso di costruire in deroga impedisse l'applicazione del Piano Casa né in che modo il progetto eludesse l'art. 3 della l.r. n. 14 del 2009. Il giudice ha affermato che la mera preesistenza di un titolo edilizio in deroga, relativo a volumi legittimamente realizzati, non è di per sé ostativa all'applicazione successiva del Piano Casa. L'espressione secondo cui gli edifici possono essere ampliati "per una sola volta" riguarda il beneficio del Piano Casa, che può essere utilizzato una sola volta, e non sancisce l'incompatibilità di tale beneficio con ampliamenti fondati su altre e distinte disposizioni normative. Sono state ritenute altresì apodittiche le considerazioni sul cambio di destinazione d'uso e sulla presunta polverizzazione delle destinazioni, anche in ragione della dedotta possibilità di esercitare l'attività ricettiva in immobili con destinazione residenziale. L'appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata riformata, il ricorso di primo grado è stato accolto e il provvedimento di diniego è stato annullato, ferma la possibilità per l'amministrazione di rieditare il potere con adeguata istruttoria e motivazione. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 d.P.R. n. 380/2001

    Il titolo edilizio in deroga e le valutazioni di interesse pubblico proprie del suo rilascio non risultavano oggetto del diniego impugnato; pertanto, il provvedimento dirigenziale non rientrava nella competenza riservata al Consiglio comunale sotto tale profilo.

  • art. 3 l.r. Puglia n. 14/2009

    possono essere ampliati per una sola volta, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva

    Il limite della fruizione una tantum riguarda il beneficio previsto dal Piano Casa e non implica, in assenza di una specifica previsione, l'incompatibilità del beneficio con precedenti o distinti interventi edilizi fondati su altre disposizioni. La norma non prevede un divieto di applicazione del Piano Casa a volumi legittimamente realizzati mediante precedente permesso di costruire in deroga.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di diniego comunicato dal Comune; la decisione non fonda su di essa uno specifico principio autonomo.

  • art. 42 d.lgs. n. 267/2000

    È stata invocata dalla società per sostenere la competenza consiliare sulle valutazioni di interesse pubblico, ma il giudice ha escluso che il diniego contenesse valutazioni tali da radicare la competenza del Consiglio comunale.

  • l. 28 febbraio 1985, n. 47

    Richiamata dall'art. 3 della l.r. Puglia n. 14/2009 tra le discipline di sanatoria le cui volumetrie concorrono al calcolo della volumetria complessiva esistente.

  • l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Richiamata dall'art. 3 della l.r. Puglia n. 14/2009 tra le discipline di sanatoria le cui volumetrie concorrono al calcolo della volumetria complessiva esistente.

  • d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Richiamato dall'art. 3 della l.r. Puglia n. 14/2009 tra le discipline di sanatoria le cui volumetrie concorrono al calcolo della volumetria complessiva esistente.

Massime di principio

  • La preesistenza di un permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 non preclude, di per sé, l'applicazione successiva dei benefici edilizi previsti da una distinta disciplina normativa, quando i volumi interessati siano legittimamente realizzati e non sussista uno specifico divieto legislativo.
  • L'espressione contenuta nella disciplina del Piano Casa secondo cui gli edifici possono essere ampliati "per una sola volta" deve essere riferita alla fruizione una tantum del beneficio del Piano Casa, non a un divieto generale di realizzare ulteriori interventi edilizi fondati su diverse disposizioni normative.
  • Un diniego edilizio fondato sull'asserito cumulo o sull'elusione di benefici volumetrici è illegittimo per difetto di motivazione quando non indica le ragioni concrete per cui il progetto violerebbe la disciplina applicabile e si limita ad affermazioni apodittiche sulla parcellizzazione dell'edificio o sulla moltiplicazione dei benefici.
  • La competenza del Consiglio comunale prevista per le valutazioni di interesse pubblico connesse al permesso di costruire in deroga non sussiste quando il successivo provvedimento dirigenziale non compie nuove valutazioni sull'interesse pubblico, ma si limita a esaminare l'applicabilità di benefici edilizi e la conformità del progetto alla relativa disciplina.
  • L'annullamento giudiziale di un diniego edilizio per motivazione insufficiente non determina automaticamente il rilascio del titolo, restando salva la riedizione del potere amministrativo mediante una nuova valutazione adeguatamente istruita e motivata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneIncompetenzaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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