Cassazione Civile, Ordinanza n. 03807/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un atto di donazione a favore dei ricorrenti. I contribuenti sostenevano di non aver omesso il pagamento del tributo perché avevano corrisposto le somme in via anticipata al notaio rogante, soggetto che, secondo la loro tesi, era l'unico abilitato a versarle all'Amministrazione finanziaria. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che la legge attribuisse al notaio il ruolo esclusivo nel versamento e che i contribuenti non potessero controllarne l'effettivo adempimento. La CTR ha invece accolto l'appello dell'Ufficio, affermando che il notaio è solo responsabile d'imposta in solidarietà con le parti, ma che il pagamento effettuato a mani del notaio non ha effetto liberatorio nei rapporti con l'Erario. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 57 TUR, degli artt. 3-bis D.Lgs. 463/1997 e 1 D.Lgs. 18 gennaio 2000, in riferimento all'art. 1188 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente negato efficacia liberatoria al pagamento eseguito presso il notaio e avesse ritenuto persistente l'obbligazione tributaria delle parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una delle ricorrenti, poiché la CTR aveva dichiarato in primo grado l'inammissibilità del suo ricorso per tardività ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 e tale ratio non era stata censurata. Quanto agli altri due ricorrenti, ha rigettato il motivo unico, ritenendolo infondato. La Corte ha ribadito che, in materia di imposta di registro, il notaio rogante è un mero responsabile d'imposta e resta estraneo al presupposto impositivo, che riguarda le parti sostanziali dell'atto; la procedura di registrazione telematica non altera tale assetto. Ne deriva che il pagamento dell'imposta effettuato dal contribuente realizza l'adempimento dell'obbligazione tributaria e ha effetto liberatorio anche nei confronti del notaio, mentre restano legittimamente destinatari dell'avviso di liquidazione le parti dell'atto in caso di inadempimento. Il ricorso è stato quindi rigettato nel complesso, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 D.Lgs. 546/1992
La tardiva proposizione del ricorso introduttivo determina inammissibilità definitiva se non specificamente censurata in cassazione.
art. 57 D.P.R. 131/1986
Il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta di registro con le parti dell'atto, ma la soggezione principale al tributo resta in capo alle parti sostanziali.
art. 10 D.P.R. 131/1986
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'obbligazione tributaria e sulla posizione del notaio, ma disatteso dalla Corte in coerenza con l'art. 57 TUR.
art. 3-bis D.Lgs. 463/1997
La procedura di registrazione telematica non muta la natura della responsabilità del notaio né i soggetti obbligati al tributo.
art. 1 D.Lgs. 18 gennaio 2000
La disciplina della registrazione telematica non trasforma il notaio in delegato alla riscossione dello Stato.
art. 1188 c.c.
Invocato per sostenere la liberatorietà del pagamento al notaio, ma escluso dalla Corte perché il notaio non è creditore né esattore dell'Erario.
art. 64, comma 3, D.P.R. 600/1973
Il notaio opera come responsabile d'imposta, figura diversa dal contribuente sostanziale.
art. 11 D.Lgs. 347/1990
Le considerazioni sulla solidarietà del notaio valgono anche per l'imposta ipotecaria.
art. 13, comma 1, D.Lgs. 347/1990
Le considerazioni sulla solidarietà del notaio valgono anche per l'imposta catastale.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, il notaio rogante è responsabile d'imposta e non sostituisce le parti sostanziali del negozio, che restano i soggetti passivi dell'obbligazione tributaria.
- Il pagamento del tributo effettuato dal contribuente, anche tramite il notaio, ha effetto liberatorio perché estingue l'obbligazione fiscale; eventuali appropriazioni indebite o omissioni del notaio rilevano soltanto nei rapporti interni tra contribuente e notaio.
- La procedura di registrazione telematica non modifica la disciplina sostanziale della solidarietà prevista dall'art. 57 TUR né trasforma il notaio in delegato alla riscossione per conto dello Stato.
- Se una decisione di merito dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per tardività e tale statuizione non viene specificamente censurata in cassazione, quella ratio diventa definitiva e impedisce la coltivazione del gravame del soggetto interessato.
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