Ordinanza n. 1696/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del permesso di soggiorno, n. 15 del 25 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto l'effettiva dimora nell'immobile indicato in Casaluce e l'assenza di elementi probatori idonei ad attribuirgli la falsità della certificazione di ospitalità posta dall'Amministrazione a fondamento della revoca. Il TAR ha rilevato che il Ministero non ha contestato tali allegazioni e, pur essendosi costituito, non ha depositato gli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del decreto di revoca, ritenendo sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, elementi sufficienti in ragione della mancata contestazione delle allegazioni del ricorrente e dell'assenza di supporto probatorio alle circostanze invocate dall'Amministrazione. Il mancato deposito degli atti presupposti ha impedito sia al ricorrente di esercitare pienamente e consapevolmente le proprie difese, sia al giudice di svolgere una cognizione completa sulla sussistenza dei presupposti della revoca. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 10 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione delle allegazioni specifiche del ricorrente può assumere rilievo nella sommaria delibazione dei presupposti della tutela cautelare.
- L'amministrazione che fonda un provvedimento lesivo su determinate circostanze deve fornire in giudizio gli atti e gli elementi probatori posti a base della decisione; il loro mancato deposito può impedire una cognizione effettiva dei presupposti dell'atto e giustificare la sospensione cautelare.
- Il mancato deposito degli atti presupposti può compromettere anche l'esercizio consapevole del diritto di difesa del destinatario del provvedimento, rilevando ai fini della tutela cautelare.
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