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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9434/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/07/2023 che aveva respinto le richieste del ricorrente di: 1) procedere al cumulo di tutte le pene indicate (ann. proc. n. 925/18 SIGE e 1533/2020 SIGE); 2) dichiarare la nullità del provvedimento di cumulo del 04/09/2020; 3) revocare la revoca dell'indulto/condono. Il ricorrente sosteneva che dovesse essere riconosciuta la "continuazione" tra i reati (reato associativo e reati-fine) in quanto parte di un unico disegno criminoso collegato alla sua partecipazione al clan fin dal 1990; contestava altresì l'applicabilità automatica del divieto di fungibilità dell'art. 657, comma 4, c.p.p. ai reati associativi e deduceva che, a seguito di ricalcolo per continuazione parziale, la pena che aveva giustificato la revoca dell'indulto era stata ridotta, facendo venire meno il presupposto della revoca stessa.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato: l'istanza di applicazione della continuazione non era stata richiesta formalmente nell'atto originario ma proposta solo in memoria e in termini generici, senza indicare i reati da unificare e le ragioni dell'identità di disegno criminoso; la giurisprudenza non consente di presumere automaticamente la continuazione tra reato associativo e reati-fine senza prova che i reati-fine fossero progettati sin dall'ingresso nel sodalizio; il cumulo non poteva includere condanne già interamente espiate né reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione (quindi sono corretti i cumuli parziali); l'art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce la fungibilità in favore di condanne per reati successivi alla pena espiata senza titolo; il provvedimento del 08/07/2020 che aveva concesso la continuazione in parte è divenuto definitivo in relazione alle decisioni assunte e non è stato impugnato; la revoca dell'indulto disposta con ordinanza del 14/01/2019 è divenuta definitiva e non è sconfessata dalle successive rideterminate penali non impugnate; il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma invocata come parametro per le censure in Cassazione (lett. b) vizio di legge e lett. e) vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure inidonee e generiche rispetto all'ordinanza impugnata.

  • art. 663 c.p.p.

    Norma richiamata nell'elencazione dei riferimenti normativi del ricorso; non risulta essere stata determinante nella decisione motivata della Corte di Cassazione.

  • art. 657, comma 4, c.p.p.

    Interpretata come divieto di 'fungibilità' della pena già espiata in favore di condanne relative a reati commessi successivamente: non può essere utilizzato periodo già scontato senza titolo per assorbire pene relative a reati posteriori.

  • art. 78 c.p.

    Richiamato come criterio moderatore da applicare nel cumulo delle pene; la Corte ricorda che il cumulo va effettuato tenendo conto dell'art. 78 quando si formano cumuli parziali.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma menzionata tra le richiamate dal ricorrente; nel provvedimento di cassazione non emerge un'applicazione specifica della norma ai fini della riforma dell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione deve essere formulata in modo formale e tempestivo: va indicato con precisione quali condanne/reati si ritengono unificabili e fornita motivazione concreta sulla identificazione di un unico disegno criminoso.
  • La continuazione tra reato associativo (reato-base) e reati-fine non è automatica: occorre provare che i reati-fine erano progettati, almeno nelle linee essenziali, sin dall'ingresso nel sodalizio; non basta l'appartenenza al clan o la mera vicinanza temporale.
  • Nel cumulo delle pene non si possono includere condanne già interamente espiate né condanne per reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione della pena; in tali casi si procede a cumuli parziali applicando il criterio moderatore dell'art. 78 c.p.
  • L'art. 657, comma 4, c.p.p. impedisce la 'fungibilità' delle pene già espiate in favore di condanne per reati successivi: non è possibile detrarre da un nuovo cumulo un periodo già scontato senza titolo per reati commessi successivamente.
  • I provvedimenti parziali favorevoli o sfavorevoli (es. decisione di continuazione in parte) che non siano impugnati acquistano efficacia di giudicato nella parte decisa; una mancata decisione su istanze collaterali non annulla l'efficacia delle decisioni assunte.
  • Per contestare la revoca di benefici (indulto/condono) occorre impugnare tempestivamente il provvedimento di revoca; successive modifiche della quantificazione della pena non impugnate non sopprimono automaticamente effetti del giudicato.

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