Ordinanza n. 112/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Deliberazione D.G. n. 1502 del 9.12.2025, di approvazione degli esiti della prova scritta afferente alla procedura selettiva pubblica contenente gli elenchi degli ammessi e degli esclusi dalla prova orale del concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti - Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione - Profilo “Specialista Avvocato”, con cui sono stati nominati gli idonei al superamento della prova orale; b) della Deliberazione D.G. n. 17 del 23.1.2026, di approvazione della valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati risultati idonei al superamento della prova scritta; c) dei punteggi attribuiti al termine delle prove orali del 26, 27 e 28 gennaio 2026 e del provvedimento contenente la calendarizzazione dei giorni di espletamento delle prove orali, concernente le tre distinte sedute programmate, con indicazione dei candidati ammessi per ciascuna giornata, connesso alla procedura complessiva e alla legittimità della valutazione; d) del punteggio numerico assegnato a parte ricorrente, pari a 18/30, viziato da correzione erronea, fuorviante e idonea a determinare disparità di trattamento, atteso che la prova scritta della ricorrente è stata eseguita con eccellenza, in piena conformità alla traccia ed ai criteri generali fissati dalla Commissione; e) della griglia finale contenente i voti assegnati dai Commissari alla ricorrente, identici tra loro, che costituisce la graduatoria definitiva della correzione delle prove scritte, viziata e idonea a determinare disparità di trattamento; f) dei verbali della Commissione esaminatrice dal n. 1 al n. 10; g) della nota del 1.12.2025, con cui è stata verbalizzata la consegna ed il deposito degli atti concorsuali contenenti gli esiti della prova scritta; h) della D.D.G. n. 1118 del 12.9.2025, concernente la nomina del Presidente della Commissione di concorso e dei relativi componenti; i) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8 posti per l’area dei funzionari e d’elevata qualificazione (profilo professionale specialista avvocato a tempo indeterminato e a tempo pieno), indetto dal Direttore generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia con deliberazione n. 1253 del 11.11.2024, pubblicata sul BURP n. 92 del 14.11.2024; j) del provvedimento con cui è stata designata la Commissione e nel quale sono state rese le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di incompatibilità e di conflitti di interesse; k) della deliberazione n. 559 del 3.6.2024 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale Attività Irrigue e Forestali - Puglia, di adozione definitiva del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024 - 2026 di ARIF Puglia, richiamata nella deliberazione n. 1253 del 11.11.2024, con tutte le delibere ivi richiamate per relationem; l) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, adottati e/o adottandi, conosciuti e non conosciuti, ivi compreso i verbali, ove e nella parte in cui i componenti di Commissione: a) non hanno reso la dichiarazione di incompatibilità e di assenza di conflitto d’interesse con i candidati ammessi a sostenere le prove scritte; b) non hanno osservato gli obblighi previsti ex DPR 487/1994, D.lgs. 165/2001, L. 190/2012, DPR 62/2013, art. 51 c.p.c. e dal bando durante l’esercizio delle funzioni concorsuali, anche ai fini del rispetto della normativa in tema di incompatibilità ed anticorruzione; m) di ogni altro atto, accertamento o provvedimento prodromico, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e mai reso noto alla ricorrente, ove e per quanto lesivo degli interessi della ridetta ricorrente, inclusa l’eventuale graduatoria medio tempore formata, in ordine alla quale si fa, sin d’ora, espressa riserva di impugnazione a mezzo di apposito ricorso per motivi aggiunti; nonché per l’accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare del diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio di “21”, previsto come soglia di sufficienza per l’ammissione alla successiva prova orale e, in ogni caso, per essere ammessa a sostenere la prova orale del concorso, che è ancora in corso di svolgimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale relativi alla valutazione della prova scritta, all’ammissione alla prova orale, alla valutazione dei titoli e ai punteggi delle prove orali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva per la copertura di otto posti di Specialista Avvocato, contestando in particolare il punteggio di 18/30 attribuito alla prova scritta, inferiore alla soglia di 21/30 prevista per l’ammissione alla prova orale. Ha dedotto l’erroneità e il carattere fuorviante della correzione, sostenendo che l’elaborato fosse pienamente conforme alla traccia e ai criteri fissati dalla Commissione. Ha inoltre contestato la griglia finale, nella quale i Commissari avrebbero attribuito punteggi identici, nonché i verbali della Commissione, la nomina dei componenti, l’assenza o l’inadeguatezza delle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto di interessi e il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina sui concorsi pubblici, sull’anticorruzione e sui conflitti di interesse. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto a conseguire il punteggio di 21/30 o, comunque, a essere ammessa alla prova orale. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli effetti degli atti contestati.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha confermato il precedente decreto monocratico n. 52 del 10 febbraio 2026, con il quale la ricorrente era stata ammessa con riserva alle prove orali allora calendarizzate. Poiché ARIF ha convocato la ricorrente per la prova orale del 24 marzo 2026, il Collegio ha disposto la conferma dell’ammissione cautelare con riserva. L’ordinanza non definisce il merito delle censure relative alla correzione della prova scritta, alla composizione e all’operato della Commissione o agli altri atti concorsuali. La trattazione del merito è stata fissata alla pubblica udienza del 15 aprile 2026, con rinuncia ai termini a difesa dichiarata da tutte le parti. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della tutela cautelare; il TAR ha accolto la domanda cautelare e disposto l’ammissione con riserva alle prove orali.
d.P.R. 487/1994
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi applicabili alla Commissione di concorso, senza che l’ordinanza definisca nel merito tali censure.
d.lgs. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente in materia di disciplina del pubblico impiego e della procedura concorsuale, senza decisione definitiva sulle relative violazioni.
l. 190/2012
Richiamata dalla ricorrente con riguardo agli obblighi anticorruzione e ai conflitti di interesse, questione non definita in sede cautelare.
d.P.R. 62/2013
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di condotta e all’assenza di conflitti di interesse dei componenti della Commissione, senza esame definitivo nel merito.
art. 51 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro in materia di incompatibilità e astensione, senza che l’ordinanza accerti la sussistenza di violazioni.
Massime di principio
- In presenza di una procedura concorsuale ancora in corso, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare disponendo l’ammissione con riserva del candidato alla prova successiva, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità della valutazione contestata.
- La convocazione del candidato alla prova orale da parte dell’amministrazione costituisce elemento rilevante per confermare in sede collegiale una precedente ammissione cautelare monocratica con riserva.
- L’ammissione cautelare con riserva non definisce il merito delle censure relative alla correzione dell’elaborato, ai punteggi, alla composizione della Commissione o agli eventuali conflitti di interesse; tali questioni restano rimesse alla fase di merito.
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