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Sentenza

Sentenza n. 875/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza N° 686/2025 pronunciata in data 13 febbraio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Palermo, notificata in forma esecutiva in data 14 febbraio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di cui al R.G. L.P. 11220/2023.

Giustizia amministrativa202502357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro, oltre alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 686/2025 del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, notificata in forma esecutiva e divenuta irrevocabile. La sentenza presupposta aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di 1.000 euro mediante buoni elettronici di spesa, nonché al pagamento delle spese processuali, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, consistenti nel passaggio in giudicato della sentenza presupposta e nell’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, sia quanto alla somma spettante alla docente sia quanto alle spese di lite dovute al difensore distrattario. Ha assegnato all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il PAT e che il ritardo nell’esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in 552 euro, oltre accessori, IVA e CPA, in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta, quando l’amministrazione non esegue il titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente di promuovere l’azione esecutiva.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola secondo cui il commissario ad acta appartenente all’amministrazione non percepisce un compenso autonomo, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha introdotto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 applicata analogicamente dal giudice.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la condanna alle spese a carico della parte soccombente.

  • d.m. n. 55/2014

    Utilizzato analogicamente, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, per liquidare le spese della fase di studio e istruttoria/trattazione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione.
  • In presenza di una condanna pecuniaria non eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine prefissato e nominare, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta con potere sostitutivo.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di una sentenza svolge un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell’amministrazione soccombente, l’incarico può essere svolto senza compenso autonomo, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
  • Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
  • Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare una fonte di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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