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Sentenza

Sentenza del 09/07/2015 n. 6875 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Riscossione - Cartella di Pagamento emessa ex art. 36 bis - Violazione dell'art. 6, co. 5 legge 212/2000.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione UNICO 2008, relativa al periodo d'imposta 2007, deducendo la violazione degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54 del D.P.R. 633/1972, nonché dell'art. 6, comma 5, della legge 212/2000, per la mancata preventiva comunicazione di irregolarità. Ha inoltre contestato l'applicazione degli interessi, la mancata possibilità di definire l'imposta con la riduzione prevista, la scarsa chiarezza della cartella e la tardività della sua notifica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando la validità della cartella. Ha stabilito che l'art. 6, comma 5, della legge 212/2000 non impone un contraddittorio preventivo in ogni caso di iscrizione a ruolo derivante da controllo ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso concreto il controllo riguardava dati contabili direttamente indicati dalla contribuente e somme dichiarate ma non versate, senza margini interpretativi; pertanto la comunicazione di irregolarità non era necessaria. È stata inoltre ritenuta tempestiva la notifica della cartella ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973. La società è stata condannata al pagamento di 300 euro di spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212

    qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

    La comunicazione preventiva di irregolarità e il contraddittorio non sono obbligatori in ogni caso di iscrizione a ruolo, ma solo quando il controllo evidenzi incertezze rilevanti e non si limiti alla verifica automatizzata di dati dichiarati.

  • Art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni sulla base dei dati direttamente risultanti dalla dichiarazione e dagli archivi dell'Amministrazione, senza necessariamente richiedere valutazioni interpretative.

  • Art. 54, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È stato richiamato dalla contribuente in relazione alla pretesa violazione delle regole di controllo e liquidazione dell'imposta, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • Art. 25, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella relativa alle somme liquidate tramite controllo ex art. 36-bis deve essere notificata entro il termine previsto dalla legge; nel caso concreto la notifica effettuata nel settembre 2011 è stata considerata tempestiva.

  • Cass. civ., n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010

    La giurisprudenza richiamata conferma che il contraddittorio preventivo non è generalizzato per i controlli automatizzati, essendo necessario solo in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione.

Massime di principio

  • In caso di cartella derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, la mancata comunicazione di irregolarità non determina automaticamente la nullità della cartella.
  • Il contraddittorio preventivo è normalmente necessario quando l'Amministrazione deve risolvere questioni interpretative o valutare elementi non immediatamente desumibili dalla dichiarazione; non lo è, di regola, quando richiede imposte già dichiarate dal contribuente ma non versate.
  • La comunicazione di irregolarità non è finalizzata a correggere ogni omesso pagamento, ma a consentire il confronto quando emergano incertezze rilevanti sui dati o sul contenuto della dichiarazione.
  • Per contestare efficacemente una cartella occorre verificare autonomamente anche il rispetto dei termini di notifica e la corrispondenza tra importi dichiarati, versamenti effettuati, interessi e somme iscritte a ruolo.
  • L'esito può essere diverso se la cartella deriva da una rettifica sostanziale, da valutazioni giuridiche o da elementi non direttamente presenti nella dichiarazione: in tali casi la mancata interlocuzione preventiva può assumere maggiore rilevanza.

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