Sentenza del 09/07/2015 n. 6875 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Riscossione - Cartella di Pagamento emessa ex art. 36 bis - Violazione dell'art. 6, co. 5 legge 212/2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione UNICO 2008, relativa al periodo d'imposta 2007, deducendo la violazione degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54 del D.P.R. 633/1972, nonché dell'art. 6, comma 5, della legge 212/2000, per la mancata preventiva comunicazione di irregolarità. Ha inoltre contestato l'applicazione degli interessi, la mancata possibilità di definire l'imposta con la riduzione prevista, la scarsa chiarezza della cartella e la tardività della sua notifica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, confermando la validità della cartella. Ha stabilito che l'art. 6, comma 5, della legge 212/2000 non impone un contraddittorio preventivo in ogni caso di iscrizione a ruolo derivante da controllo ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nel caso concreto il controllo riguardava dati contabili direttamente indicati dalla contribuente e somme dichiarate ma non versate, senza margini interpretativi; pertanto la comunicazione di irregolarità non era necessaria. È stata inoltre ritenuta tempestiva la notifica della cartella ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973. La società è stata condannata al pagamento di 300 euro di spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
La comunicazione preventiva di irregolarità e il contraddittorio non sono obbligatori in ogni caso di iscrizione a ruolo, ma solo quando il controllo evidenzi incertezze rilevanti e non si limiti alla verifica automatizzata di dati dichiarati.
Art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni sulla base dei dati direttamente risultanti dalla dichiarazione e dagli archivi dell'Amministrazione, senza necessariamente richiedere valutazioni interpretative.
Art. 54, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È stato richiamato dalla contribuente in relazione alla pretesa violazione delle regole di controllo e liquidazione dell'imposta, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Art. 25, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella relativa alle somme liquidate tramite controllo ex art. 36-bis deve essere notificata entro il termine previsto dalla legge; nel caso concreto la notifica effettuata nel settembre 2011 è stata considerata tempestiva.
Cass. civ., n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010
La giurisprudenza richiamata conferma che il contraddittorio preventivo non è generalizzato per i controlli automatizzati, essendo necessario solo in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
Massime di principio
- In caso di cartella derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, la mancata comunicazione di irregolarità non determina automaticamente la nullità della cartella.
- Il contraddittorio preventivo è normalmente necessario quando l'Amministrazione deve risolvere questioni interpretative o valutare elementi non immediatamente desumibili dalla dichiarazione; non lo è, di regola, quando richiede imposte già dichiarate dal contribuente ma non versate.
- La comunicazione di irregolarità non è finalizzata a correggere ogni omesso pagamento, ma a consentire il confronto quando emergano incertezze rilevanti sui dati o sul contenuto della dichiarazione.
- Per contestare efficacemente una cartella occorre verificare autonomamente anche il rispetto dei termini di notifica e la corrispondenza tra importi dichiarati, versamenti effettuati, interessi e somme iscritte a ruolo.
- L'esito può essere diverso se la cartella deriva da una rettifica sostanziale, da valutazioni giuridiche o da elementi non direttamente presenti nella dichiarazione: in tali casi la mancata interlocuzione preventiva può assumere maggiore rilevanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 lug 2015Sentenza del 09/07/2015 n. 43 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 9 lug 2015Sentenza del 09/07/2015 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 9 lug 2015Sentenza del 09/07/2015 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 9 lug 2015Sentenza del 09/07/2015 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 lug 2015Sentenza del 09/07/2015 n. 448 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 9 lug 2015Sentenza del 09/07/2015 n. 454 - Corte di Giustizia CEE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →