Cassazione Penale, Sentenza n. 34871/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Bologna, in funzione di Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero contro l’ordinanza del GIP del Tribunale di Forlì del 18 dicembre 2025, che aveva rigettato la richiesta cautelare, aveva disposto la custodia in carcere dell’indagato per i reati di abusivismo finanziario e autoriciclaggio. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione: secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato il ribaltamento della decisione del GIP, valorizzando condotte risalenti e trascurando la disgregazione della rete di clienti, la mancata querela di numerosi investitori, l’estromissione dell’indagato dalla comunità di riferimento, la collaborazione con consegna dei materiali informatici e il timore di ritorsioni. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., sostenendo che l’esclusione degli arresti domiciliari fosse stata motivata solo con l’inidoneità del domicilio e l’assenza di una rete di sostegno, senza valutare misure non custodiali già sperimentate senza controindicazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici, non si confrontavano effettivamente con le ragioni del provvedimento impugnato e sollecitavano una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Quanto al pericolo di reiterazione, il Tribunale aveva specificamente considerato la possibilità di ricostituire relazioni e contatti in altri contesti, la cessazione dell’attività d’impresa dal 2024, la dimestichezza nell’uso di società estere e la professionalità nel fornire false rassicurazioni; aveva inoltre valutato la durata pluriennale dello schema Ponzi, la vastità della vicenda, la centralità dell’indagato, il numero di vittime superiore ai 164 querelanti, profitti quantificati in 5.000.000 di euro quasi interamente scomparsi, la condotta spregiudicata anche dopo una precedente condanna per fatti analoghi e l’insufficienza della collaborazione a dimostrare un concreto distacco dall’attività delittuosa. Aveva altresì ritenuto che fossero stati reinvestiti, seppure in misura modesta, proventi dell’abusivismo finanziario. La censura sulla scelta della misura è stata parimenti ritenuta generica e non consentita: il Tribunale aveva motivato che la custodia intramuraria era l’unica misura idonea a neutralizzare il rischio di reiterazione, impedendo nuovi contatti di persona o telematici, e aveva aggiunto considerazioni sull’inidoneità del domicilio indicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), c.p.p.
Il Tribunale, omettendo di fornire una motivazione rafforzata rispetto al provvedimento di rigetto del primo Giudice (che aveva valorizzato la disgregazione della rete di clienti), avrebbe stigmatizzato la protrazione delle condotte (tuttavia, risalenti nel tempo), senza tenere in adeguata considerazione i numerosi investitori che non avevano sporto querela e la fisiologica estromissione dalla comunità di riferimento, l’ampia collaborazione con consegna dei materiali informatici (tale da precludere una ripresa dell’attività delittuosa) e il timore di ritorsioni (laddove si sarebbe paventato l’intervento punitivo di un soggetto agli arresti domiciliari).
La censura relativa alle esigenze cautelari è stata respinta come generica e meramente rivalutativa, poiché il Tribunale aveva motivato in modo specifico l’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
art. 275 c.p.p.
Del pari, adeguatamente contestualizzata la complessa vicenda, l’unica misura in grado di sterilizzare completamente il rischio di reiterazione, precludendo nuovi contatti de visu o per via telematica, è stata ritenuta quella endomuraria (aggiungendosi, ad abundantiam, ulteriori considerazioni sull’inidoneità del domicilio indicato dall’indagato).
La misura cautelare più grave è stata ritenuta adeguata perché, nel caso concreto, soltanto la custodia intramuraria avrebbe neutralizzato completamente il rischio di reiterazione mediante nuovi contatti personali o telematici; la doglianza sulla proporzionalità non si confrontava specificamente con tale motivazione.
art. 648-ter.1 c.p.
alla modestia delle somme riciclate, incompatibili con i cospicui profitti realizzati mediante abusivismo finanziario, per quanto attiene al titolo cautelare invocato ex art. 648-ter.1 cod. pen. (poiché, oltre a quanto accennato, era indubitabile che fossero stati reinvestiti, sia pure in minima parte, i profitti, fatti confluire sui medesimi conti utilizzati per i reati per cui si procede);
Ai fini della valutazione cautelare relativa all’autoriciclaggio, la limitata entità delle somme riciclate non esclude la rilevanza del reinvestimento quando risulti che, anche solo in parte, i profitti dei reati presupposto siano stati reinvestiti e fatti confluire sui conti utilizzati per le condotte contestate.
art. 611, comma 1-bis, c.p.p.
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;
In assenza di rituale richiesta di trattazione orale, il procedimento in cassazione si è svolto con contraddittorio scritto e senza la presenza delle parti.
art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa valutati dalla Corte, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, senza un effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, ripropongono una diversa lettura dei fatti e degli elementi già valutati dal giudice cautelare.
- Quando il giudice del riesame riforma in senso sfavorevole all’indagato il rigetto della richiesta cautelare, la motivazione può ritenersi adeguata se affronta specificamente gli elementi rilevanti per la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e spiega perché gli elementi difensivi non lo escludono.
- La scelta della custodia cautelare intramuraria è sorretta da motivazione adeguata quando il giudice spiega che, alla luce delle caratteristiche concrete della vicenda, le misure meno gravose non impedirebbero la ripresa dei contatti necessari alla reiterazione delle condotte.
- Ai fini della valutazione cautelare del reato di autoriciclaggio, la modesta entità delle somme reinvestite non è di per sé decisiva quando risulti che una parte dei profitti dei reati presupposto è stata reinvestita e fatta confluire sui conti utilizzati per le condotte contestate.
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