Sentenza n. 408/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento -del provvedimento del Comune di Cassino del 19 marzo 2025, recante il diniego del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente il 23 luglio 2015; - del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico-Rischio Idraulico (di seguito anche “PSAIRI”) adottato il 5 aprile 2006 dall’Autorità di Bacino dell'Appennino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nella parte in cui, all’art. 4 delle NTA, ha incluso erroneamente l’area di proprietà della ricorrente nella fascia di esondazione fluviale B (sottofascia B2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di costruire del 19 marzo 2025 e PSAIRI del 5 aprile 2006, nella parte in cui ha incluso l'area nella fascia di esondazione fluviale B, sottofascia B2
Esito
Favorevole al resistente (autorità pianificatrice e comuni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale l'assegnazione di un'area per la realizzazione di un opificio e aveva presentato al Comune di Cassino istanza di permesso di costruire. Dopo precedenti vicende processuali, nelle quali il Consiglio di Stato aveva riconosciuto il carattere vincolante del nulla-osta consortile quanto alla conformità urbanistico-edilizia, il Comune ha adottato un nuovo diniego fondato sull'incompatibilità del progetto con la disciplina del rischio idraulico prevista dal PSAIRI. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; 2) nullità o illegittimità del diniego per elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2059/2022; 3) violazione e falsa applicazione delle NTA del PSAIRI, sostenendo che esse sarebbero applicabili solo dopo il recepimento negli strumenti urbanistici comunali e lamentando l'impossibilità di interloquire con l'Autorità di Bacino; 4) erronea classificazione dell'area nella fascia di esondazione B, sottofascia B2, sostenendo che i terreni non fossero esposti a rischio di inondazione e che il piano non avesse considerato lo stato effettivo dei luoghi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla comunicazione di avvio, ha rilevato che il preavviso di rigetto aveva assicurato un effettivo contraddittorio procedimentale, mettendo la ricorrente a conoscenza delle ragioni ostative e consentendole di presentare osservazioni, che non erano state depositate. Inoltre, trattandosi di procedimento avviato su istanza della stessa interessata e di provvedimento vincolato, la ricorrente avrebbe dovuto indicare quali elementi concreti avrebbe potuto introdurre e che avrebbero potuto incidere sull'esito, senza assolvere tale onere. Il motivo relativo all'elusione del giudicato è stato respinto richiamando anche la successiva sentenza del Consiglio di Stato resa in sede di ottemperanza: il precedente giudicato vincolava il Comune quanto alle valutazioni urbanistico-edilizie riservate al Consorzio, ma non imponeva il rilascio automatico del permesso e non precludeva la verifica della compatibilità del progetto con la disciplina idrogeologica, profilo estraneo al giudicato. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l'art. 31 NTA PSAIRI riguarda la fascia A, mentre la disciplina applicabile alla fascia B2 è quella dell'art. 32, immediatamente precettiva. Il PSAIRI è stato qualificato come atto pianificatorio immediatamente efficace, non subordinato al previo recepimento comunale. Il nulla-osta idrogeologico risultava necessario e doveva essere acquisito dall'interessata o, almeno, l'istanza doveva essere corredata della documentazione tecnica necessaria; la domanda era invece carente e non era stata integrata neppure dopo il preavviso di rigetto. Anche la censura sulla classificazione dell'area è stata respinta: la perimetrazione del PSAIRI costituisce espressione di discrezionalità tecnica, obiettivamente collegata alla vicinanza dell'area a un corso d'acqua a rischio di esondazione, e non era stata contestata tempestivamente mediante le procedure di consultazione o l'istanza di riperimetrazione prevista dall'art. 35 NTA. Non emergevano errori materiali, illogicità manifeste, irragionevolezza o contraddittorietà tali da giustificare il sindacato giurisdizionale; la relazione tecnica di parte, formata solo per il giudizio, non poteva sostituire le valutazioni dell'amministrazione né fondare una diversa ricostruzione tecnica. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione formale di avvio non determina l'illegittimità quando il privato abbia comunque avuto effettiva conoscenza degli elementi ostativi e abbia potuto partecipare, in particolare mediante il preavviso di rigetto; chi deduce l'omissione deve indicare quali elementi avrebbe introdotto e la loro concreta attitudine a incidere sulla decisione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto può realizzare in concreto il contraddittorio procedimentale nella valutazione di un'istanza di permesso di costruire.
art. 32 NTA PSAIRI
La disciplina relativa alle aree in fascia B2 e a rischio idraulico è immediatamente precettiva e impone il rispetto degli adempimenti tecnici e procedurali previsti, senza necessità di previo recepimento negli strumenti urbanistici comunali.
art. 39 NTA PSAIRI
Il parere dell'autorità competente è obbligatorio e, per le opere nelle aree a rischio idraulico elevato o molto elevato, vincolante; la sua eventuale facoltatività riguarda soltanto il caso peculiare di dubbi sulla coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale.
art. 35 NTA PSAIRI
La contestazione della perimetrazione del piano deve essere introdotta anche mediante l'apposita procedura di riperimetrazione; la mancata attivazione di tale procedura rileva nella valutazione della censura contro la classificazione tecnica dell'area.
art. 89 d.lgs. 112/1998
La competenza al rilascio del nulla-osta idrogeologico può spettare alla Regione quale autorità idraulica, ma ciò non esclude la necessità di acquisire previamente tale nulla-osta per il rilascio del titolo edilizio.
Massime di principio
- Le prescrizioni di un piano stralcio per l'assetto idrogeologico sono immediatamente efficaci e conformano direttamente l'attività edilizia nelle aree a rischio, senza necessità di un previo recepimento negli strumenti urbanistici comunali, quando la disciplina del piano abbia natura direttamente precettiva.
- Il rilascio di un nulla-osta consortile vincolante per il Comune quanto alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento non esclude il potere-dovere comunale di verificare la compatibilità del progetto con vincoli e discipline di settore ulteriori, come quelli idrogeologici e di rischio idraulico.
- Il preavviso di rigetto può assicurare in concreto il contraddittorio procedimentale anche in assenza di una nuova comunicazione di avvio, purché il privato sia stato posto in condizione di conoscere le ragioni ostative e di presentare osservazioni. Chi deduce la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 deve indicare gli elementi concreti che avrebbe introdotto e la loro possibile incidenza sull'esito.
- Il giudicato che impone all'amministrazione di rispettare le valutazioni riservate a un altro ente non comporta automaticamente l'obbligo di rilascio del titolo edilizio e non impedisce la riedizione del potere su profili diversi da quelli esaminati nella sentenza.
- Le valutazioni tecniche contenute nella perimetrazione di un'area a rischio idraulico sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errore materiale, manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o risultati abnormi; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione sulla base di una perizia tecnica formata unilateralmente per il giudizio.
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