Ordinanza n. 1157/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto il ricorso di primo grado contro le scelte dell’INPS relative al reclutamento e alla distribuzione del personale neoassunto mediante scorrimento della graduatoria degli idonei
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti hanno proposto appello, con domanda cautelare incidentale, per ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Lazio n. 15656/2025. Il gravame riguarda scelte di macro-organizzazione dell’INPS concernenti gli indirizzi di reclutamento e la distribuzione del personale neoassunto, effettuate anche mediante scorrimento della graduatoria degli idonei. Il Collegio ha inoltre rilevato la necessità di approfondire nel merito la posizione e l’interesse a ricorrere delle appellanti che avevano rinunciato e che erano state dichiarate decadute dall’Istituto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. In sede sommaria ha ritenuto che non emergessero prima facie profili di fondatezza dell’appello, poiché esso mira a sindacare scelte di macro-organizzazione dell’INPS relative agli indirizzi di reclutamento e alla distribuzione del personale neoassunto, anche nella fase di scorrimento della graduatoria degli idonei. Il Collegio ha riservato alla fase di merito l’approfondimento della posizione e dell’interesse a ricorrere delle appellanti rinunciatarie dichiarate decadute. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pregiudizio connotato da gravità e irreparabilità, requisito necessario per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado proposta in appello è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado richiede una valutazione sommaria sia della plausibile fondatezza del gravame sia della gravità e irreparabilità del pregiudizio prospettato.
- La tutela cautelare può essere negata quando il gravame, a una prima delibazione, mira a sindacare scelte di macro-organizzazione dell’amministrazione senza evidenziare prima facie profili di illegittimità.
- La sussistenza della posizione e dell’interesse a ricorrere di soggetti che abbiano rinunciato e siano stati dichiarati decaduti dall’amministrazione può essere riservata alla fase di merito, senza che ciò imponga la concessione della tutela cautelare.
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