Ordinanza n. 3562/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione dalle prove orali per l'esame di stato all'abilitazione della professione forense di avvocato- sessione 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle prove orali dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense, sessione 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalle prove orali dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense, chiedendone in via cautelare la sospensione. In particolare, ha dedotto che la procedura di correzione degli elaborati si sarebbe sostanziata esclusivamente nell'attribuzione di un punteggio numerico, oltre ad avere formulato ulteriori censure non specificate nel testo dell'ordinanza. Il giudice ha esaminato la domanda nella sommaria fase cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., valutando il fumus boni iuris e l'esercizio del potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse profili di manifesta prospettica fondatezza. Ha rilevato l'apparente corretto esercizio del potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione. Quanto alla censura relativa all'attribuzione di un mero punteggio numerico nella correzione, ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale che esclude la concludenza di doglianze di tale natura. Anche le ulteriori censure non sono state ritenute idonee, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, a dimostrare la sussistenza del fumus boni juris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sommaria delibazione del fumus boni juris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando il ricorso non presenti profili di manifesta prospettica fondatezza e le censure non dimostrino, nella sommaria delibazione, la consistenza del fumus boni juris.
- Il sindacato cautelare sulle valutazioni delle commissioni d'esame deve considerare l'apparente corretto esercizio del potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione; in assenza di elementi immediatamente idonei a evidenziarne l'illegittimità, non ricorre il fumus necessario alla sospensione.
- La censura secondo cui la correzione di una prova d'esame sarebbe illegittima per il solo fatto di essere espressa mediante un punteggio numerico non è, di per sé, idonea a fondare la tutela cautelare, secondo il costante orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →