Cassazione Penale, Sentenza n. 20217/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia in carcere dal maggio 2012 al 20/06/2013 per ipotesi di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (Sacra Corona Unita) e per un episodio di estorsione aggravata (poi riqualificato in truffa). La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che lo STRANIERI avesse concorso a creare l'apparenza di una condotta estorsiva con comportamento imprudente e colposo, facendo altresì riferimento a precedenti condanne e alla attendibilità tardiva della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame. Il Supremo Collegio ha ritenuto la motivazione del giudice della riparazione illogica e contraddittoria, ha evidenziato la necessità di un'adeguata valutazione ex ante della condotta del ricorrente tenendo conto del fatto che i gravi indizi erano stati progressivamente esclusi/neutralizzati (annullamenti del riesame e assoluzione in sede di merito), e ha precisato che la condotta ostativa all'indennizzo richiede non solo imprudenza grave ma anche un rapporto causale apprezzabile tra tale condotta e l'adozione/il mantenimento della custodia cautelare.
Norme richiamate
art.192, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese da un imputato connesso devono essere valutate con le cautele di cui all'art.192(3); la loro valenza indiziante necessita di riscontri e può essere neutralizzata se ritenute inattendibili, circostanza che incide sulla valutazione della gravità indiziaria e quindi anche sulla riparazione per ingiusta detenzione
art.314, comma 1, cod. proc. pen.
La condotta dolosa o gravemente colposa dell'indagato è condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione; occorre però che tale condotta abbia un apprezzabile nesso causale con l'adozione e/o il mantenimento della misura cautelare
Massima S.U. n.51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Riafferma la finalità solidaristica dell'indennizzo e il principio secondo cui l'ingiustizia della detenzione può essere valutata anche indipendentemente dall'errore giudiziario, purché non emerga una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia effettivamente concorso a causare la detenzione
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione ex ante, autonoma rispetto al merito, limitata a stabilire se la condotta dell'indagato abbia creato l'apparenza dell'illiceità (non a riesaminare la responsabilità penale).
- Se gli elementi indiziari su cui si fondava la cautela sono stati in seguito dichiarati inutilizzabili, annullati o neutralizzati nel giudizio di merito, ciò altera profondamente la valutazione sulla sussistenza della colpa grave ostativa all'indennizzo.
- Per escludere l'indennizzo non basta sospettare; è necessario provare una condotta dolosa o gravemente colposa e un nesso causale apprezzabile tra quella condotta e l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare.
- La valutazione deve distinguere chiaramente il piano della cautela (gravi indizi, valutazione prognostica) dal piano della condotta colposa dell'indagato: la coincidenza dei due profili non è sufficiente senza motivazione sul nesso causale.
- Dichiarazioni di parti o testi potenzialmente inaffidabili (ritrattazioni, testimonianze di imputati connesse) devono essere trattate con le cautele previste e la loro valenza indiziante richiede riscontri concreti.
- Precedenti condanne possono essere considerate nella valutazione della condotta, ma non esautorano il giudice dall'obbligo di motivare il nesso causale tra quella condotta e la misura cautelare.
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