Cassazione Penale, Ordinanza n. 16797/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto che aveva chiesto la liberazione anticipata per il periodo espiato dal 15/01/2020 al 15/07/2021. Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo confermando il diniego, valorizzando numerosi illeciti disciplinari commessi nei tre semestri di riferimento e una complessiva valutazione negativa della condotta, ritenuta incompatibile con la partecipazione al programma rieducativo. Nel ricorso per cassazione, l'istante ha censurato tale decisione proponendo una lettura alternativa dei fatti, sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto tenere conto del clima presente all'interno del carcere, attribuito al comportamento illegittimo di alcuni agenti di polizia penitenziaria successivamente arrestati. La Corte ha però rilevato che le doglianze erano generiche e miravano a una nuova valutazione nel merito degli illeciti disciplinari già accertati, attività preclusa in sede di legittimità, oltre a non essere state correttamente coltivate con i mezzi di impugnazione previsti contro gli accertamenti disciplinari.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza sulla liberazione anticipata, la valutazione del comportamento del detenuto e della sua adesione al percorso rieducativo compete al giudice di merito e può fondarsi anche su plurimi illeciti disciplinari.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o per contestare nel merito apprezzamenti già compiuti dal tribunale di sorveglianza, se le censure si risolvono in una mera lettura alternativa del materiale esaminato.
- Le doglianze che invocano circostanze generiche e non specificamente collegate alle condotte dell'istante non sono idonee a scalfire la motivazione sul diniego della liberazione anticipata.
- Gli accertamenti disciplinari e le relative valutazioni devono essere contestati con gli strumenti di impugnazione propri di quel giudizio; non possono essere surrogati in sede di legittimità da una rivalutazione indiretta dei medesimi fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via consequenziale, la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, ove non ricorrano ragioni di esonero.
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