Sentenza n. 306/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - della Determina del dirigente dell'area dipartimentale acquisti e logistica dell’AST Ancona n. 3 del 6 febbraio 2026 con cui l’Amministrazione ha deciso, accogliendola parzialmente, sull’istanza di oscuramento di Ortho-Clinical Diagnostics Italy s.r.l.; - ove occorrer possa, di tutti gli atti istruttori sottesi a tale Determina nelle parti in cui hanno condotto alla decisione di rigetto solo parziale, e non integrale, dell’istanza di oscuramento formulata da Ortho-Clinical Diagnostics Italy s.r.l.; ove occorrer possa, della determina dell’AST Ancona n. 62 del 30 dicembre 2025 comunicata il 7 gennaio 2026 con cui l’AST ha aggiudicato il Lotto 1 della “Gara aperta, in modalità telematica, suddivisa in n. 3 lotti, per l’acquisizione in service di apparecchiature pre-post analitiche e sistemi di automazione per l’esecuzione di determinazioni diagnostiche di chimica clinica, immunometria e farmacotossicologia e sistemi informatici e materiali per l’esecuzione del controllo di qualità esterno occorrenti all’AST Ancona” al RTI Abbott – Belli – DiaSorin, e della relativa comunicazione di aggiudicazione, nelle parti in cui l’AST Ancona ha deciso, accogliendola, sulla richiesta di oscuramento di Ortho-Clinical Diagnostics Italy; - ove occorrer possa, del Disciplinare e della lex specialis nelle parti di cui in esposizione in punto di disciplina dell’accesso agli atti nonché per l’accertamento del diritto di Roche all’accesso integrale all’offerta tecnica di Ortho-Clinical Diagnostics Italy s.r.l. e per la condanna dell’AST Ancona all’ostensione integrale dell’offerta tecnica di Ortho-Clinical Diagnostics Italy s.r.l.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dell'AST Ancona che aveva accolto solo parzialmente l'istanza di oscuramento dell'offerta tecnica di una concorrente, con domanda di ostensione integrale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina dell'AST Ancona n. 3 del 6 febbraio 2026, con cui era stata accolta solo parzialmente l'istanza di oscuramento formulata da un'altra concorrente, nonché, ove occorresse, gli atti istruttori, la determina di aggiudicazione del Lotto 1 e la relativa comunicazione, nella parte concernente l'accesso agli atti. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'accesso integrale all'offerta tecnica dell'altra impresa e la condanna dell'AST all'ostensione integrale. Successivamente alla proposizione del ricorso, le imprese concorrenti hanno autorizzato reciprocamente la stazione appaltante a consentire l'accesso integrale alle rispettive offerte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, dopo la proposizione del giudizio, l'AST Ancona, in data 19 febbraio 2026, aveva messo a disposizione di entrambe le imprese tutta la documentazione presentata in gara. L'ostensione integrale aveva quindi soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, facendo venir meno l'interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della richiesta della ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando, per una sopravvenienza, viene meno l'interesse attuale alla decisione; nel caso concreto l'accesso integrale alla documentazione ha soddisfatto la pretesa della ricorrente.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel rito camerale applicato alla controversia, senza una specifica ulteriore interpretazione nel provvedimento.
Massime di principio
- La sopravvenuta ostensione integrale dei documenti richiesti in giudizio determina il venir meno dell'interesse attuale alla decisione e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando la pretesa di accesso è stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione nel corso del giudizio, il giudice non procede all'esame della legittimità del diniego o dell'ostensione parziale originariamente impugnati.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la ricorrente abbia espressamente formulato tale richiesta e la definizione del giudizio dipenda da una sopravvenienza intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
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