Sentenza n. 1533/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2024, pubblicato in G.U. il 20 agosto 2024, Serie generale - n. 194, come rettificato con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 201 del 28.08.2024, con cui è stata approvata la graduatoria di cui all’allegato 1 contenente: a) n. 1179 progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, ordinati secondo le modalità previste dall’art. 7, commi 4 e 5, del bando e individuati in base al nome dell’ente proponente e al CUP, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, fermi restando i limiti di capienza e il più efficiente impiego delle risorse disponibili; b) n. 1459 progetti non ammessi alla procedura ed elencati in ordine alfabetico in base al nome dell’ente proponente e dell’Allegato elenco dei motivi di esclusione dei progetti di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 1 del sopra citato DPCM, pubblicato nella sezione dedicata al «Bando piccoli comuni» del sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia (www.casaitalia.governo.it), il 20.08.2024, nella parte in cui ha escluso il progetto presentato dai ricorrenti dall’accesso al finanziamento oggetto del bando con la motivazione “Difformità dal dPCM 16 maggio 2022 e dalle FAQ del 1 settembre 2023 aggiornate il 24 ottobre 2023” (doc. A, AA e A_1); - della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Casa Italia del 22.10.2024, prot. DCI-0003809-P-22/10/2024, con cui, in risposta alla richiesta di chiarimenti circa la motivazione dell’esclusione di cui al DPCM 2 agosto 2024 di cui sopra, si è affermato che “La Commissione di valutazione ha analizzato la documentazione presentata a corredo dell’istanza nella seduta del 1° luglio 2024, rilevando la seguente difformità: - difformità dal DPCM 16 maggio 2022 e dalla FAQ n. 2 del 1° settembre 2023, seguita dalla FAQ n. 5 del 28 settembre 2023 (per le quali si raccomanda la consultazione sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia nella sezione dedicata al Bando): nel QTE di progetto, è stata valorizzata la voce “B.11) Spese per occupazioni temporanee, espropri e acquisizione immobili” per un importo di 1.286,77 euro (si veda pagina 23 del file “10.Relazione_tecnica-signed.pdf” trasmesso in allegato alla domanda di partecipazione). A conferma di tale spesa, a pagina 23 della relazione illustrativa (file “01715_02-G03Q09_00-relazione-illustrativa-tresana-mulazzo-bagnone-signed.pdf” allegato alla domanda di partecipazione), si legge “A circa metà percorso troviamo un’area utilizzata a parcheggio pubblico, non pavimentata, né attrezzata in nessun modo per questo scopo; la proposta prevede l’esproprio dell’area e la realizzazione di un parcheggio attrezzato”. La previsione di procedure di esproprio si pone in contrasto con l’impianto del DPCM 16 maggio 2022, dal quale è dato evincere che gli interventi candidati devono essere effettuati su aree e strutture già nella disponibilità degli Enti partecipanti al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera d), dello stesso DPCM (per il progetto è stata selezionala la finalità di lettera “f”). Tale difformità, non sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, è stata valutata negativamente dalla Commissione di valutazione che ha disposto l’esclusione del progetto” (doc. B); - nonché di ogni altro atto, presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche ignoto, comprese, in particolare, quali atti presupposti, le “FAQ n. 2 del 1° settembre 2023, seguita dalla FAQ n. 5 del 28 settembre 2023 pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia nella sezione dedicata al Bando” (doc. C e doc. C_1) e gli atti della procedura di selezione dei progetti da parte della Commissione di valutazione dei progetti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia della seduta del 1.07.2024 citata nella nota di cui al doc. B;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria e dal finanziamento di un progetto associato di riqualificazione dei centri storici, nonché nota esplicativa dell’esclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (enti locali proponenti)
La controversia
I Comuni di Mulazzo, Tresana e Bagnone hanno impugnato il decreto del 2 agosto 2024, nella parte in cui escludeva il progetto associato denominato "Mulazzo, Tresana e Bagnone, tre borghi dall'orma dantesca nelle terre dei Malaspina", nonché la successiva nota con cui l’Amministrazione aveva chiarito che l’esclusione dipendeva dalla previsione, nel quadro tecnico economico e nella relazione illustrativa, di spese per occupazioni temporanee, espropri e acquisizione di immobili e dal riferimento all’esproprio di un’area destinata a parcheggio. I ricorrenti hanno dedotto, anzitutto, eccesso di potere per falso presupposto e difetto di istruttoria, sostenendo che l’area privata da espropriare non era compresa nell’intervento effettivamente candidato al finanziamento, ma apparteneva a un diverso lotto funzionale inserito in un progetto generale più ampio. Hanno inoltre dedotto violazione degli artt. 12, 3, 4, 5 e 6 della l. 241/1990, dell’art. 4 della l. 158/2017, del DPCM 16 maggio 2022, del bando e degli altri atti regolatori della procedura, nonché dei principi di legalità, trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di trattamento, contestando che le FAQ potessero integrare o modificare la lex specialis. Sono stati dedotti anche difetto assoluto di attribuzione, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e correttezza dell’azione amministrativa e responsabilità precontrattuale. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo concreto e attuale il vantaggio perseguito dai Comuni: l’inserimento del progetto tra quelli potenzialmente finanziabili, con la conseguente chance di conseguire il finanziamento. Nel merito ha accolto il motivo relativo al falso presupposto e al difetto di istruttoria. Né il bando né gli atti richiamati stabilivano espressamente, quale requisito di ammissione, la disponibilità da parte dell’ente delle aree interessate. Inoltre, l’Amministrazione aveva travisato il contenuto della domanda: l’esproprio riguardava un parcheggio previsto in un diverso lotto funzionale, estraneo all’intervento candidato, il quale concerneva invece la ristrutturazione e l’accorpamento di due piazze e l’adeguamento di un breve tratto di marciapiede, su aree comunali e senza necessità di esproprio. Il TAR ha ritenuto fondata anche la censura relativa all’illegittimo valore integrativo attribuito alle FAQ. I chiarimenti resi nel corso di una procedura selettiva non possono integrare o modificare la lex specialis né oltrepassare il possibile ambito semantico della disposizione interpretata. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il ricorso è stato accolto; gli atti impugnati sono stati annullati nella parte relativa all’esclusione del progetto, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la domanda. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00, oltre accessori, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 12 l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione ai criteri e alle modalità di concessione di sovvenzioni e contributi; la sua violazione è stata dedotta con riferimento all’esclusione dalla procedura di finanziamento.
artt. 3, 4, 5 e 6 l. 241/1990
Sono stati invocati in relazione agli obblighi di motivazione, alle regole generali del procedimento, alla partecipazione e all’individuazione delle responsabilità procedimentali; le relative censure sono state assorbite dopo l’accoglimento del motivo principale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È stato richiamato per il dovere di correttezza e collaborazione dell’amministrazione, nell’ambito della contestazione della valutazione escludente.
art. 4 l. 158/2017
Costituisce la base normativa della tipologia di interventi concernente la riqualificazione dei centri storici nell’ambito del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.
art. 2, comma 7, lett. d), DPCM 16 maggio 2022
È stato richiamato dall’Amministrazione quale eccezione alla ritenuta necessità che aree e strutture oggetto degli interventi fossero già nella disponibilità degli enti partecipanti; il TAR ha rilevato che né il DPCM né la lex specialis stabilivano espressamente tale disponibilità come requisito generale di ammissione.
DPCM 16 maggio 2022
Disciplina il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e costituisce uno degli atti regolatori della procedura; non può essere interpretato, in assenza di un’espressa previsione, nel senso di imporre quale requisito di ammissione la disponibilità preventiva delle aree oggetto dell’intervento.
art. 48 c.p.a.
È richiamato in relazione alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario proposto dai Comuni.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiama l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. alla regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 91 c.p.c.
In base al principio della soccombenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere contro l’esclusione da una procedura di finanziamento sussiste quando l’annullamento dell’atto può consentire l’inserimento del progetto tra quelli potenzialmente finanziabili e conserva quindi una concreta chance di conseguire il beneficio, anche se il finanziamento non è ancora certo o immediatamente attribuito.
- L’esclusione da una procedura selettiva non può fondarsi su un requisito di ammissione non previsto espressamente dalla lex specialis o dagli atti normativi e amministrativi che disciplinano la procedura, ricavato soltanto in via interpretativa dall’impianto generale della disciplina.
- Sussiste eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria quando l’amministrazione attribuisce al progetto candidato un intervento espropriativo che appartiene invece a un diverso lotto funzionale, estraneo all’oggetto concreto della domanda di finanziamento.
- I chiarimenti amministrativi e le FAQ pubblicati nel corso di una procedura selettiva hanno funzione interpretativa e non possono integrare o modificare la lex specialis, né imporre prescrizioni nuove che oltrepassino il possibile significato semantico delle disposizioni originarie.
- L’annullamento dell’esclusione da una procedura di finanziamento può comportare, quale effetto conformativo, l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la domanda alla luce dei principi affermati nella sentenza, senza implicare l’automatica ammissione al finanziamento.
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