Sentenza n. 4358/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del decreto n. 2223 del 20 febbraio 2025 adottato dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste – con cui è stata dichiarata la decadenza della certificazione attestante il rapporto di connessione tra l’attività agricola e l’attività agrituristica dell’azienda ricorrente; della nota di accompagnamento denominata “rl_rlaoom1_2025_4864; del Verbale di accertamento delle violazioni amministrative reso dalla Regione Lombardia D.G. Agricoltura del 22 gennaio 2025, con cui si contestano asserite violazioni amministrative alla ricorrente; del Verbale di contestazione delle sanzioni amministrative reso dalla Regione Lombardia Agricoltura e notificato il 24 febbraio 2025 del verbale primo accesso presso La Camilla notificato il 24 febbraio 2025; della nota accompagnatoria prot. rl_rla00m1_2025_4267 adottata dalla Regione Lombardia D.G. Agricoltura e notificata il 24 febbraio 2025, con cui si comunica l’esito negativo dei controlli sull’attività agrituristica; del verbale di accertamento adottato dalla Regione Lombardia D.G. Agricoltura e notificato il 24 febbraio 2025, con cui si accertano violazioni amministrative alla ricorrente e l’assenza del rapporto di connessione tra lavoro agricolo ed agrituristico nonché difformità sulla somministrazione di alimenti e difformità sulla “cartellonistica” utilizzata; del verbale di verifica accertamento adottato dalla Regione Lombardia D.G. Agricoltura e notificato il 7 aprile 2025; dell’allegato denominato “2025 Verifica Valori Agricoli adottato dalla Regione Lombardia D.G. Agricoltura e notificato il 7 aprile 2025; della nota di accompagnamento denominata rl_rlaoom1_2925_10259 adottata dalla Regione Lombardia D.G. Agricoltura e notificato il 7 aprile 2025 con cui si conferma la verifica effettuata; di ogni altro atto connesso premesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento regionale del 20 febbraio 2025 di decadenza della certificazione del rapporto di connessione tra attività agricola e agrituristica, nonché verbali di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola, titolare dal 17 dicembre 2015 della certificazione prevista dall’art. 152 della l.r. Lombardia n. 31/2008, ha impugnato il provvedimento del 20 febbraio 2025 con cui la Regione, ai sensi dell’art. 152-bis della stessa legge, ha dichiarato la decadenza della certificazione per il venir meno dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività agrituristica. Ha inoltre impugnato il verbale del 22 gennaio 2025 e gli ulteriori verbali e atti di controllo, che contestavano violazioni amministrative ritenute determinanti per la perdita dei requisiti e indicavano gli importi da pagare per estinguere le sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 16 della l. 689/1981. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’impugnazione della decadenza, poiché nelle more le è stato rilasciato un nuovo certificato, ma ha insistito per l’annullamento degli atti relativi all’accertamento delle violazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda di annullamento del provvedimento di decadenza: nelle more è stato rilasciato all’azienda un nuovo certificato e la stessa ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a ottenere una decisione su tale impugnazione. Quanto ai verbali di accertamento delle violazioni e agli atti strumentali al procedimento sanzionatorio, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa può essere riproposta nei termini e alle condizioni di legge. La sentenza richiama l’art. 22, primo comma, della l. 689/1981, che attribuisce al giudice ordinario la cognizione sulle impugnazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei verbali di accertamento strumentali al procedimento sanzionatorio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 22, primo comma, l. 689/1981
A questo proposito va tuttavia osservato che l’impugnazione degli atti con cui vengono irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie nonché dei verbali di accertamento delle violazioni strumentali al procedimento sanzionatorio amministrativo di cui alla legge n. 689 del 1981 devono essere proposte, ai sensi dell’art. 22, primo comma, della legge n. 689 del 1981, dinanzi al giudice ordinario (cfr., fra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 18 giugno 2026, n. 3899).
Le impugnazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei verbali di accertamento delle violazioni che costituiscono atti strumentali al relativo procedimento spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
Massime di principio
- La domanda di annullamento di un provvedimento di decadenza o revoca della certificazione necessaria allo svolgimento di un’attività diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione rilascia una nuova certificazione e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- La giurisdizione sulle impugnazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei verbali di accertamento delle violazioni strumentali al procedimento sanzionatorio regolato dalla l. 689/1981 appartiene al giudice ordinario.
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