Sentenza n. 233/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento amministrativo del 23.10.2025 prot. n. 27698 adottato dal Comune di Mercato San Severino nella persona del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) nel quale l’anzidetto Ente ha così ha disposto: "ACCERTA Ai sensi dell’art. 147, comma 8, lettera b, della Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, la DECADENZA della concessione di commercio sull’area pubblica a posto fisso rilasciata con autorizzazione n. 79 del 07.09.2010. E DETERMINA Il divieto di prosecuzione dell’attività di commercio sull’area pubblica a posto fisso di cui all’autorizzazione n. 79 del 07.09.2010." di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo e conseguente divieto di prosecuzione dell'attività commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune che, ai sensi dell’art. 147, comma 8, lettera b), della legge regionale Campania n. 7/2020, aveva dichiarato la decadenza dell’autorizzazione al commercio su area pubblica e della concessione del posteggio. Ha dedotto l’erronea applicazione del criterio del mancato utilizzo per oltre quattro mesi nell’anno solare, sostenendo che, trattandosi di mercato settimanale operativo soltanto il sabato, avrebbe dovuto applicarsi il diverso criterio del mancato utilizzo per oltre un terzo del periodo di effettiva operatività del mercato. Ha inoltre sostenuto che tale soglia non sarebbe stata comunque superata, assumendo 12 assenze su 39 giornate e producendo tabulati GPS. Sono stati dedotti difetto di istruttoria e di motivazione, omessa indicazione delle singole assenze e delle modalità di rilevazione, violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata puntuale confutazione delle osservazioni procedimentali, nonché sproporzione della decadenza rispetto alle assenze contestate. Il Comune ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per asserita omonimia del ricorrente rispetto al titolare dell’autorizzazione. Nel merito ha sostenuto che le assenze accertate dalla Polizia Locale erano 21 e comunque superiori alla soglia di un terzo, contestando il valore probatorio dei dati GPS e della prova testimoniale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo manifestamente infondate le censure. Il giudice ha interpretato l’art. 147, comma 8, lettera b), della legge regionale Campania n. 7/2020 nel senso che, anche applicando il criterio invocato dal ricorrente — mancato utilizzo per oltre un terzo del periodo di operatività del mercato — la decadenza risultava comunque integrata. Il Comune ha infatti depositato gli elenchi della Polizia Locale dai quali emergeva un numero di assenze superiore a tale soglia. I tabulati GPS e la prova testimoniale sono stati ritenuti inidonei a fornire adeguata prova contraria, poiché la mera presenza del veicolo nell’area mercatale non dimostra necessariamente l’effettivo svolgimento dell’attività e gli accertamenti della Polizia Municipale, in quanto contenuti in atti pubblici, hanno efficacia fidefacente ai sensi dell’art. 2700 c.c. fino a querela di falso, che non è stata proposta. Il ricorso è stato pertanto rigettato senza necessità di esaminare favorevolmente le ulteriori censure. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 147, comma 8, lettera b), l.r. Campania n. 7/2020
Il titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche decade: (…) b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo nell’insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all’anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare
La decadenza può essere dichiarata quando il mancato utilizzo supera il periodo previsto dalla norma; anche applicando il criterio di oltre un terzo del periodo di effettiva operatività del mercato, la soglia risultava superata.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.
art. 2700 c.c.
I verbali redatti dalla Polizia Municipale, quali atti pubblici, fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale; nel caso concreto la querela di falso non è stata proposta.
Massime di principio
- La decadenza dal titolo abilitativo per il commercio su area pubblica può essere dichiarata quando il mancato utilizzo del posteggio supera la soglia temporale prevista dalla disciplina regionale, anche qualora venga in giudizio invocato un diverso criterio di computo previsto per i mercati con periodo di operatività inferiore all’anno solare, purché l’amministrazione dimostri comunque il superamento della relativa soglia.
- Gli elenchi e i verbali della Polizia Municipale relativi agli accertamenti delle presenze e delle assenze sul posteggio costituiscono, in quanto atti pubblici, prova privilegiata dei fatti attestati dal pubblico ufficiale fino a querela di falso.
- La mera rilevazione della presenza di un veicolo nell’area mercatale, anche mediante sistemi GPS, non dimostra necessariamente l’effettivo utilizzo del posteggio né lo svolgimento dell’attività commerciale e non prevale, senza ulteriori elementi, sugli accertamenti diretti della Polizia Municipale.
- Quando l’amministrazione dimostra, sulla base di accertamenti di polizia assistiti da efficacia fidefacente, il superamento della soglia di assenze prevista dalla legge, le contestazioni fondate su dati GPS o su prova testimoniale non sono idonee a fornire prova contraria se non incidono specificamente sull’attendibilità o sulla veridicità degli accertamenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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