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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32482/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di contributi alla Gestione Separata in relazione al reddito prodotto nel 2010 da un'avvocata iscritta all'albo ma non versante il contributo soggettivo alla Cassa forense in ragione della misura del reddito. La Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'impugnazione dell'ente, aveva dichiarato dovuti i contributi e aveva escluso la prescrizione, ritenendo che il dies a quo decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente tempestività dell'avviso bonario del 1 luglio 2016; aveva inoltre escluso l'applicazione delle sanzioni per evasione fiscale, in assenza di volontà specifica di sottrarsi alla contribuzione. Con il ricorso per cassazione la professionista ha censurato, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione/falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non vi è stata pronuncia sulle spese, in assenza di sostanziale attività difensiva dell'INPS. La Corte ha inoltre precisato che la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge sostanziale da parte della corte di merito.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di versamento dei contributi.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina del termine prescrizionale dei contributi previdenziali.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata nella trattazione camerale con proposta del relatore comunicata alle parti.

  • art. 390 c.p.c.

    Fondamento della rinuncia al ricorso che ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte precisa che il contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio e rende superflua ogni pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non vi è luogo a provvedere sulle spese se la parte intimata non ha svolto una sostanziale attività difensiva.
  • Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la disposizione presuppone un esito di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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