Cassazione Penale, Sentenza n. 49749/2022 del 30/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato il provvedimento del Gip con applicazione della custodia in carcere per Rillo, ritenuto responsabile di avere fornito alla cosca di 'ndrangheta di Anzio informazioni coperte da segreto in qualità di appartenente all'Arma dei Carabinieri. Il ricorso contestava la motivazione del riesame: mancata indicazione degli elementi di fatto a supporto della misura, contraddittorietà e illogicità della motivazione, e la mancata corretta valutazione dei presupposti per adottare la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari alla luce del tempo trascorso, della pubblicità del caso e dell'estromissione di Rillo dall'Arma
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente aveva rassegnato rinuncia scritta, personale e autenticata all'impugnazione (trasmessa il 02/11/2021), rinuncia ritenuta irrevocabile e idonea a determinare l'inammissibilità dell'atto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro cinquecento a titolo di ammenda/oblazione prevista per il caso di rinuncia
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen.
Stabilisce le forme e i termini della rinuncia all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la rinuncia personale e autenticata del ricorrente soddisfacesse i requisiti di legge
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte l'ha applicato a carico del ricorrente
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama il criterio del pericolo di fuga o di reiterazione del reato: il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il pericolo concreto e attuale di reiterazione, anche in considerazione della vicinanza dell'imputato a esponenti di vertice del gruppo
Giurisprudenza e sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
La Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui la rinuncia all'impugnazione è atto formale e irrevocabile e ha citato la sentenza n.186/2000 in ordine agli effetti della dichiarazione di rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia personale, scritta e autenticata all'impugnazione rende il ricorso inammissibile ed è irrevocabile: l'imputato deve prestare attenzione prima di rinunciare, perché interrompe automaticamente il riesame del provvedimento impugnato
- In caso di inammissibilità per rinuncia, il giudice può condannare il rinunciante alle spese processuali e irrogare la somma prevista dall'ordinamento; tali sanzioni vanno valutate al momento della rinuncia
- Nella valutazione della custodia cautelare per reati connessi alla criminalità organizzata il giudice può ritenere rilevante la sussistenza di rapporti stretti con esponenti di vertice del sodalizio e la disponibilità di informazioni riservate: tali elementi possono giustificare la misura più afflittiva anche se è trascorso un periodo temporale dall'ultimo episodio
- La derubricazione del reato da associazione mafiosa a concorso esterno non elimina automaticamente la valutazione del pericolo di reiterazione; la prognosi cautelare deve fondarsi su elementi concreti e non su formulazioni generiche
- Fattori favorevoli alla misura meno afflittiva sono la pubblicità del procedimento, l'interruzione del rapporto professionale o istituzionale che consentiva l'accesso a informazioni riservate e il decorso di un periodo di tempo significativo senza nuovi episodi: tali elementi devono però essere esplicitamente valutati e motivati dal giudice nel provvedimento
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