Cassazione Penale, Sentenza n. 15209/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Messina a € 2.950,00 di ammenda per due contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro: 1) aver messo a disposizione dei lavoratori uno spogliatoio ubicato nell'antibagno dei servizi igienici, ritenuto non conforme alle caratteristiche dell'Allegato IV punto 1.12 del D.Lgs. 81/2008; 2) avere apposto segnaletica di sicurezza carente relativa alle vie di fuga (art.165 lett. a) in relazione all'art.163 D.Lgs. 81/2008). Nel ricorso in Cassazione si deduceva la genericità e la mancata specificazione delle contestazioni e delle prescrizioni (violazione dell'obbligo di precisare i precetti violati), il travisamento della prova e l'insussistenza dell'elemento oggettivo dei reati (documentazione e teste difensive a favore della ricorrente; richiesta di chiarimenti del 25/01/2017 rimasta senza risposta dalla P.G.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il giudice di legittimità ha rilevato che le contestazioni erano formulate in termini generici (il verbale di prescrizioni non indicava le modalità di eliminazione delle irregolarità), che la sentenza aveva ritenuto fatti diversi rispetto a quelli contestati (es. affermando l'assenza dello spogliatoio anziché la sua presunta irregolarità; senza precisare se la segnaletica fosse carente, mal posta o assente) e che la normativa richiamata non vieta la collocazione dello spogliatoio nell'antibagno ma fissa solo caratteristiche generali. Mancando prove dell'elemento oggettivo delle contravvenzioni, la condanna è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro)
art. 64 comma 1; art. 68 comma 1; art. 163 comma 1; art. 165 lettera a); Allegato IV punto 1.12; Allegato XXV
La Corte ha osservato che l'Allegato IV indica caratteristiche generali degli spogliatoi (distinzione per sesso, capacità, aerazione, riscaldamento, sedili) e non proibisce la collocazione nello spazio antibagno; pertanto l'accertamento della presunta inidoneità richiedeva prove specifiche che non sono state fornite.
Codice di procedura penale
art. 552 comma 1 lettera C; art. 173 disp. att. c.p.p.; artt. 192, 521, 533, 530 c.p.p.
Art. 552 c.p.p. e correlati richiedono precisione nella contestazione e nella esposizione dei fatti: la Corte ha ritenuto che la genericità delle imputazioni e l'assenza di correlazione tra contestato e ritenuto in sentenza violino il principio di precisione. Le norme processuali citate sono state richiamate per censurare motivazione insufficiente, travisamento della prova e violazione del principio di correlazione fra accusa e condanna.
Massime di principio
- Le contestazioni amministrative/penali devono essere formulate con precisione: l'organo di vigilanza deve indicare i precetti violati e, se necessario per l'adempimento, le modalità o i criteri per eliminare le irregolarità; la genericità delle prescrizioni può rendere impossibile la prova dell'illecito.
- Il giudice non può trasformare o ampliare in sentenza la contestazione rispetto a quanto notificato: condannare per fatti diversi da quelli contestati (es. assenza totale vs. carenza) viola il principio di correlazione accusa-sentenza e può comportare annullamento.
- Quando la normativa non vieta espressamente una determinata sistemazione (es. spogliatoio in antibagno) ma richiede caratteristiche generali, la mancanza di specifiche prove circa la violazione di quelle caratteristiche rende insussistente la contravvenzione.
- La documentazione difensiva e le richieste formali di chiarimenti rivolte alla P.G. (se rimaste senza risposta) rafforzano l'argomentazione della mancanza di responsabilità; la P.G. ha l'onere di consentire al destinatario di adeguarsi a prescrizioni chiare.
- L'annullamento senza rinvio è possibile quando manca l'elemento oggettivo del reato e non sono necessari ulteriori accertamenti di merito per definire che il fatto non sussiste.
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