Cassazione Civile, Ordinanza n. 35752/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, in considerazione della mancata costituzione dell'INPS.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex art. 445-bis c.p.c. volto all'accertamento sanitario del requisito di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/1992. Il tribunale aveva omologato l'accertamento compiuto dal consulente tecnico, ma aveva compensato integralmente le spese di lite, ritenendo che la richiedente avesse già promosso un altro ricorso per il medesimo beneficio in relazione alla medesima domanda amministrativa e che in quel diverso giudizio le spese fossero già state liquidate a suo favore. La parte ricorrente ha impugnato il decreto deducendo, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 91, 92 e 445-bis c.p.c. e dei principi di soccombenza, lealtà e probità, nonché degli artt. 2 e 111 Cost.; con un secondo motivo ha dedotto nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che dagli atti non risultava che il verbale impugnato e la domanda amministrativa fossero i medesimi di un precedente giudizio. Successivamente la ricorrente ha rinunciato al ricorso, con rituale notifica della rinuncia all'INPS, rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 445-bis c.p.c.
disciplinava il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e la successiva omologa del giudizio sanitario
art. 3, comma 3, L. 104/1992
indica il requisito sanitario oggetto dell'accertamento omologato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come motivo di nullità della decisione impugnata
art. 88 c.p.c.
richiamato in relazione ai doveri di lealtà e probità processuale
art. 91 c.p.c.
richiamato in relazione al principio della soccombenza nelle spese
art. 92 c.p.c.
richiamato in tema di compensazione delle spese
art. 115 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione del principio di disponibilità delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione dei criteri di valutazione delle prove
art. 2 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulle spese
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controparte determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di impugnazione nel merito.
- In assenza di costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- Le censure relative alla regolazione delle spese e alla violazione del principio di soccombenza restano assorbite se il processo si estingue per rinuncia del ricorrente.
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