Cassazione Civile, Ordinanza n. 04656/2024 del 21/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato un atto di intimazione di pagamento e la cartella di pagamento presupposta, emessi per IVA e IRES relative ad annualità risalenti, deducendo numerosi vizi: difetto di notifica, inesistenza o nullità della notificazione, carenza di sottoscrizione, difetto di motivazione, invalidità della relata, mancata prova della conformità delle copie prodotte dall’agente della riscossione agli originali, impossibilità di ricondurre l’estratto di ruolo alla cartella, omessa indicazione del soggetto notificatore e del tasso di interessi. In cassazione ha articolato undici motivi, invocando in particolare la violazione di norme sulla riscossione, sulle notificazioni e sul processo tributario, oltre a diversi vizi di omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi. Contestava anche che l’agente della riscossione non avesse chiamato in giudizio l’ente impositore e che ciò dovesse riflettersi sulla prova dei vizi della cartella.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il quarto, il quinto, l’ottavo, il nono e il decimo motivo di ricorso, ha rigettato gli altri motivi e, in definitiva, ha rigettato integralmente il ricorso. Ha inoltre escluso le spese per mancanza di attività difensiva della parte intimata. La Corte ha ritenuto, tra l’altro, che non sussistesse litisconsorzio necessario con l’ente impositore, che la notificazione dell’atto tributario attenga all’efficacia e non all’esistenza dell’atto, che le doglianze sulla relata e sulle copie fossero in parte carenti di autosufficienza e in parte comunque infondate, e che le censure formulate ex art. 360, n. 5, c.p.c. fossero spesso fuori dai limiti consentiti o precluse dalla doppia conforme.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 112/1999
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo per sostenere l’obbligo dell’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente impositore; la Corte esclude che ciò comporti litisconsorzio necessario.
art. 2697 c.c.
richiamato più volte per questioni di riparto dell’onere probatorio; la Corte lo menziona sia per respingere censure sulla prova della notifica e della documentazione, sia per ribadire i limiti delle contestazioni della parte ricorrente.
art. 360 c.p.c.
la Corte rileva che diversi motivi sono inammissibili perché il vizio ex n. 5 è dedotto fuori dai limiti fissati dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, e in alcuni casi per promiscuità tra vizi diversi.
art. 384 c.p.c.
richiamato per la correzione della motivazione, pur a fronte dell’infondatezza del primo motivo.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta il rigetto implicito della domanda o dell’eccezione.
d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261
richiamato per la contestazione della notifica eseguita tramite operatore non titolato; la Corte applica il principio delle Sezioni Unite sulla nullità e non inesistenza della notifica nel regime intermedio.
art. 156 c.p.c.
richiamato in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione, applicabile anche agli atti tributari notificati con vizi formali.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
richiamato per la disciplina della notificazione della cartella di pagamento e delle relative contestazioni probatorie.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alle forme di notificazione degli atti tributari e alle eccezioni sulla validità della relata.
art. 148 c.p.c.
richiamato tra le norme dedotte per contestare la regolarità della relata di notifica.
art. 18 d.P.R. n. 445/2000
richiamato in tema di conformità delle copie documentali prodotte in giudizio.
art. 22, co. 5, d.lgs. n. 546/1992
invocato per la produzione documentale nel processo tributario e il disconoscimento delle copie.
art. 2712 c.c.
richiamato nel motivo sul disconoscimento della documentazione e dell’estratto di ruolo.
art. 2719 c.c.
la Corte ribadisce che il disconoscimento della copia fotostatica non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata e non impedisce al giudice di valutarne la conformità anche con altri mezzi di prova.
art. 215 c.p.c.
richiamato per distinguere il disconoscimento della copia fotostatica dal disconoscimento della scrittura privata.
art. 1334 c.c.
la Corte afferma che la notificazione è mera condizione di efficacia dell’atto unilaterale, non elemento costitutivo dell’atto impositivo.
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato per il difetto di motivazione in ordine al tasso di interessi; la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti tributari, in particolare sulla indicazione degli interessi.
art. 45 d.lgs. n. 112/1999
richiamato nell’ultimo motivo sulle contestazioni alla notifica e sull’omessa pronuncia.
art. 85 c.p.c.
richiamato in relazione alla rinuncia al mandato del difensore della ricorrente, con permanenza degli effetti della norma.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per l’inammissibilità dei motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per i motivi di omessa pronuncia; la Corte precisa quando il vizio non ricorre.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento per omessa o invalida notifica degli atti presupposti non sussiste litisconsorzio necessario con l’ente impositore: il contribuente può agire nei confronti dell’agente della riscossione oppure dell’ente, e l’eventuale chiamata in causa dell’ente resta una facoltà del concessionario.
- L’omessa pronuncia non ricorre quando il giudice respinge la domanda o l’eccezione con una decisione incompatibile con la pretesa della parte, anche se la motivazione non è analitica o non affronta espressamente ogni argomento difensivo.
- La notificazione dell’atto tributario è, di regola, condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell’atto: i vizi della notifica incidono sulla notificazione, non sul contenuto dell’atto, salvo che la contestazione investa specifici vizi propri dell’atto stesso.
- Il vizio della notificazione è sanato dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario impugna tempestivamente l’atto; la sanatoria non opera, però, oltre i termini decadenziali previsti per il potere impositivo.
- La nozione di notificazione inesistente va riservata a ipotesi eccezionali di totale mancanza dell’attività notificatoria; in presenza di una attività comunque riconducibile al paradigma legale, il vizio è normalmente di nullità.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di vizi relativi a relata di notifica o documenti prodotti in copia richiede un adeguato onere di autosufficienza, compresa la trascrizione o riproduzione del contenuto rilevante del documento contestato.
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all’originale non impedisce al giudice di verificarne la rispondenza con altri mezzi di prova, anche presuntivi, e non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che le due decisioni si fondano su accertamenti di fatto non sovrapponibili.
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