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Sentenza

Sentenza n. 1635/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento del Presidente della Corte di Giustizia di Secondo Grado del Piemonte del 28/06/2023 - E MEF-CGTPIEMONTE prot. n. 15777 di nomina del Garante del Contribuente; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, con particolare riferimento in quanto occorra ed in parte qua, della Risoluzione n. 1/2021 approvata con delibera n. 164/2021 del CPGT, recante “Nomina del Garante del Contribuente. Linee Guida” e del decreto del Presidente della CTR Piemonte n. 6 del 05/04/2022, in parte qua, come infra specificato; - nonché per il risarcimento del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale subito dal ricorrente per effetto dell’illegittimità degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202300732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di nomina di un nuovo Garante del Contribuente della Regione Piemonte, con mancata conferma del titolare uscente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già Garante del Contribuente dal 2 maggio 2018 al 2 maggio 2022, aveva impugnato il precedente provvedimento di nomina di altra candidata, ottenendone l'annullamento per difetto del requisito soggettivo previsto dall'art. 13, comma 2, lett. a), l. n. 212/2000. A seguito della riedizione del potere, il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte nominava un nuovo Garante, senza confermare il ricorrente, pur riconoscendone l'impegno e l'attività svolta. Il ricorso deduceva, in primo luogo, la violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 d.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6-bis l. n. 241/1990, nonché dei principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, sul presupposto che il Presidente avrebbe dovuto astenersi avendo difeso in giudizio la legittimità del precedente decreto di nomina. In secondo luogo, venivano dedotti la violazione dell'art. 13, commi 2 e 3, l. n. 212/2000, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, travisamento, contraddittorietà, difetto o insufficienza di istruttoria e motivazione, illogicità, perplessità, sviamento, violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, imparzialità e disparità di trattamento. Il ricorrente sosteneva che, a fronte della valutazione positiva del suo operato, il mancato rinnovo avrebbe richiesto una motivazione specifica sulle ragioni di pubblico interesse della sostituzione e sulle nuove competenze del nominato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha riconosciuto che l'imparzialità costituisce principio generale dell'esercizio del potere amministrativo e che, in presenza di un effettivo conflitto di interessi, sussiste l'obbligo di astensione. Tuttavia, il ricorrente non ha fornito la prova di un interesse personale del Presidente volto a ostacolarne la conferma: la difesa in giudizio della legittimità del precedente provvedimento, esercitata in rappresentanza dell'amministrazione, non integra una posizione personale di contrarietà né, di per sé, una grave ragione di convenienza. Quanto al secondo motivo, il giudice ha richiamato l'orientamento secondo cui l'art. 13, comma 3, l. n. 212/2000 rende il rinnovo soltanto possibile, non obbligatorio. La professionalità, la produttività e l'attività svolta rilevano come condizioni per la legittimità della possibilità di rinnovo, ma il loro positivo apprezzamento non attribuisce al titolare uscente un diritto alla conferma. La scelta resta ampiamente discrezionale, nei limiti della logicità, ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e corretto uso del potere di nomina. Nel caso concreto, la motivazione relativa all'esigenza di acquisire esperienze e competenze nuove e diverse, coerentemente con la temporaneità dell'incarico, è stata ritenuta sufficiente, coerente con le finalità istituzionali e immune dai vizi denunciati. La domanda risarcitoria è stata respinta sia per l'assenza di una condotta illecita dell'amministrazione, sia perché generica e indimostrata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di complessivi euro 2.000,00 oltre accessori in favore delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 2 e 3, l. n. 212/2000

    l'incarico è "rinnovabile" tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta

    La disposizione individua le categorie professionali e i requisiti rilevanti per il rinnovo, ma non impone la conferma del titolare uscente; il positivo apprezzamento dei requisiti consente, senza obbligare, la rinnovazione dell'incarico.

  • art. 7 d.P.R. n. 62/2013

    Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza

    L'obbligo di astensione presuppone una concreta situazione di conflitto o una grave ragione di convenienza; non è integrato dalla mera difesa in giudizio, istituzionalmente svolta per l'amministrazione, di un precedente atto di nomina.

  • art. 6-bis l. n. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, ma il giudice esclude che tale situazione sia stata provata nel caso concreto.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità fonda l'obbligo di astensione quando sussista un effettivo conflitto di interessi e tutela anche l'immagine imparziale dell'amministrazione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione dell'atto di nomina è stata ritenuta sufficiente perché esplicitava l'esigenza di acquisire esperienze e competenze nuove e di assicurare un rinnovato impulso all'ufficio.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di una condotta amministrativa illecita e per genericità e mancata dimostrazione del danno.

Massime di principio

  • La previsione secondo cui l'incarico del Garante del Contribuente è "rinnovabile" non attribuisce al titolare uscente un diritto alla conferma: il positivo apprezzamento della professionalità, della produttività e dell'attività svolta rende il rinnovo possibile, ma lascia all'autorità competente un ampio margine di scelta discrezionale.
  • La scelta di non rinnovare l'incarico del titolare uscente può essere legittimamente motivata dall'esigenza di acquisire esperienze e competenze nuove e diverse e di assicurare un rinnovato impulso all'attività dell'ufficio, purché la motivazione sia coerente con le finalità istituzionali e rispettosa dei canoni di logicità, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.
  • L'obbligo di astensione per conflitto di interessi richiede la dimostrazione di un contrasto concreto tra l'interesse istituzionale del decisore e un suo interesse personale; la mera difesa in giudizio, svolta in rappresentanza dell'amministrazione, della legittimità di un precedente atto non prova un interesse personale contrario alla conferma del candidato.
  • Il ricorrente che deduce un conflitto di interessi deve allegare e dimostrare elementi concreti idonei a evidenziare l'interesse personale del titolare del potere decisionale a orientare l'esito della procedura; mere congetture o il dissenso dalla scelta amministrativa non sono sufficienti.
  • La posizione del titolare uscente rispetto alla conferma nell'incarico di Garante del Contribuente è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, poiché la rinnovazione non è vincolata dalla valutazione positiva dell'attività pregressa.
  • La domanda risarcitoria conseguente all'impugnazione di un atto amministrativo deve essere respinta quando non sia accertata l'illegittimità della condotta amministrativa e quando il danno sia dedotto in modo generico e non dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieNomine e incarichi pubbliciMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PARisarcimento del danno da attività amministrativa

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