Ordinanza n. 544/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 54041 del 9 ottobre 2025, di esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 10 dicembre 2024, n. 3059, per la classe di concorso A26; - del decreto 2286 del 21 ottobre 2025 con cui è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, la graduatoria di merito e l'elenco degli idonei 30% PNRR2 DDG 3059/2024 per la classe di concorso A026 regione Lombardia; - del decreto 2313 del 27 ottobre 2025 con cui la graduatoria di merito e l'elenco degli idonei al 30% del concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. del 10 dicembre 2024, n. 3059, per la classe A026 regione Lombardia è rettificata; - dell'avviso prot. n. 49832 del 18 settembre 2025 ed avente ad oggetto “Concorso ordinario bandito con D.D.G. 3059/2024, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola di I e II grado su posto comune e di sostegno - Verifica titolo di accesso classe A026”; - del D.D.G. 10 dicembre 2024, n. 3059 nella parte in cui, anche interpretato, è lesivo per parte ricorrente; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e di ogni altro atto riportato anche in allegato al fascicolo e citato nel presente atto e che formalmente si impugnano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso A026 e conseguenti graduatoria di merito ed elenco degli idonei
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata esclusa dalla procedura concorsuale bandita per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente, classe di concorso A026, nonché gli atti successivi di pubblicazione e rettifica della graduatoria di merito e dell’elenco degli idonei, l’avviso relativo alla verifica del titolo di accesso e la disciplina della procedura nella parte ritenuta lesiva. Dal testo dell’ordinanza non sono specificamente enunciati i singoli motivi di illegittimità dedotti, né è precisato quale requisito o titolo di accesso sia stato ritenuto carente dall’Amministrazione. La ricorrente ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni controverse richiedano una cognizione piena, incompatibile con la sommaria delibazione propria della fase cautelare. Ha quindi ritenuto soddisfatte le esigenze interinali della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere nel frattempo l’efficacia dei provvedimenti impugnati. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta esclusivamente ai fini della fissazione ravvicinata del merito. Il Collegio ha inoltre disposto un incombente istruttorio, chiedendo all’Amministrazione resistente chiarimenti scritti sui fatti di causa entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 9 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
“Visto l'art. 55 cod. proc. amm.”
La tutela cautelare può essere accordata anche mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, quando ciò sia ritenuto sufficiente a salvaguardare provvisoriamente la posizione del ricorrente.
art. 2, comma 1, d.l. 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla l. 5 giugno 2025, n. 79
“pubblicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79”
La disposizione è richiamata quale base normativa per la pubblicazione della graduatoria di merito e dell’elenco degli idonei; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni controverse richiedono una cognizione piena incompatibile con la delibazione sommaria, il giudice amministrativo può soddisfare le esigenze interinali mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito non comporta la sospensione degli atti amministrativi contestati, che restano efficaci fino alla decisione di merito.
- Per ragioni di economia processuale e celerità, il giudice amministrativo può disporre già nella fase cautelare chiarimenti scritti dell’amministrazione sui fatti di causa, assegnando un termine per il deposito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 85/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 86/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →