Cassazione Penale, Sentenza n. 26529/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Velletri che, accogliendo il loro ricorso di opposizione avverso il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha "compensato" le spese di lite. Con unico motivo deducevano violazione di legge, sostenendo che il difensore ha diritto alla liquidazione dei compensi relativi all'attività svolta nella fase di opposizione, in quanto il d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure connesse al procedimento penale (comprese quelle originate dal rigetto della domanda) e fa decorrere gli effetti dalla data di presentazione della domanda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che il difensore ha diritto alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta nella fase di opposizione (in base al d.P.R. n.115/2002), ma ha precisato che occorre distinguere tra il diritto alla liquidazione e l'individuazione dell'"ente pagatore": poiché l'amministrazione finanziaria non si era costituita (era contumace), il Tribunale ha correttamente omesso di condannarla al pagamento delle spese. L'espressione usata dal Tribunale "le spese sono compensate" è impropria: la compensazione è configurabile solo in casi di soccombenza reciproca o per assoluta novità della questione o mutamento di giurisprudenza. Le spese relative al giudizio di opposizione saranno comunque liquidate al difensore, su richiesta, dall'autorità giudiziaria competente secondo la normativa del d.P.R. n.115/2002. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
L'ammissione al patrocinio ha effetto dalla data di presentazione della domanda e i suoi effetti si estendono a tutte le procedure derivate o accidentali connesse al procedimento penale, incluse le opposizioni al rigetto della domanda; pertanto il difensore ha diritto alla liquidazione dei compensi per tali fasi
art. 99, comma 2, d.P.R. n.115/2002
Prevede la notificazione del ricorso dell'interessato all'ufficio finanziario che è parte nel processo; il procedimento è a contraddittorio necessario ma non sempre a carattere contenzioso necessario, consentendo all'amministrazione di non costituirsi
art. 92 cod. proc. civ.
La compensazione delle spese è ammissibile in presenza di soccombenza reciproca o per assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza; non è dunque corretta l'espressione generica di "compensazione" quando l'amministrazione è semplicemente contumace
art. 702-bis cod. proc. civ.
Norma procedurale richiamata per il procedimento di opposizione esperito dai ricorrenti (base normativa del ricorso presentato)
Massime di principio
- Il diritto del difensore alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta in una opposizione al rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto: va fatta la relativa istanza e la liquidazione avverrà secondo la normativa del d.P.R. n.115/2002
- La mancata costituzione dell'amministrazione (contumacia) impedisce che il giudice la condanni al pagamento delle spese: l'omessa condanna non esclude però la liquidazione delle somme spettanti al difensore da parte dell'autorità competente
- La formula "compensazione delle spese" è impropria se usata perché l'amministrazione non si è costituita; la compensazione è applicabile solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca o questioni novative/mutamento giurisprudenziale)
- Per ottenere il pagamento effettivo delle spese dall'amministrazione è strategico farla costituire o, se contumace, presentare tempestiva richiesta di liquidazione al giudice competente perché determini l'entità dei compensi spettanti al difensore
- In situazioni analoghe distinguere sempre tra (a) riconoscimento del diritto alla liquidazione dei compensi e (b) possibilità di ottenere la condanna dell'amministrazione al pagamento: i due profili seguono regole e rimedi differenti
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