Cassazione Penale, Sentenza n. 18849/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto, ai soli effetti civili, per violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente sosteneva di aver agito in buona fede essendo stato incaricato dalla parte offesa di vendere il motociclo e di averlo ceduto a terzi (una concessionaria) per la transazione; lamentava che la Corte di appello non avrebbe valutato adeguatamente tale stato di buona fede e avrebbe rifiutato ingiustamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta per eseguire una perizia grafologica sulla firma del contratto di vendita. Denunciava inoltre incongruenze circa il mezzo di pagamento (assegno con importo e beneficiario diversi) e discontinuità nelle trascrizioni e nelle date della vendita, elementi che a suo avviso avrebbero provato che la vendita era stata effettuata da un terzo non proprietario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Ha ritenuto che la deduzione difensiva attiene al merito e alla valutazione di fatto (stato di buona fede e identificazione del terzo) e che la Corte di appello aveva compiuto valutazioni di merito non manifestamente illogiche, confermando la non credibilità della tesi del ricorrente per mancanza di elementi specifici identificativi del terzo, assenza di prova scritta e il fatto che la firma sul contratto era riconducibile all'imputato e autenticata tramite dati del suo documento. La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è stata ritenuta legittimamente respinta. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre oneri.
Norme richiamate
prescrizione (estinzione del reato)
La Corte d'appello aveva dichiarato il reato di appropriazione indebita estinto per prescrizione; la Cassazione non rivede questo accertamento di fatto posto che il ricorso incentrava questioni di merito non consentite in questa sede.
inammissibilità del ricorso per motivo non consentito
La Cassazione ha applicato il principio secondo cui non sono ammesse censure che si limitano a rimettere in discussione valutazioni di fatto e di prova proprie del giudice di merito, soprattutto se non manifestamente illogiche.
Cassa delle Ammende (sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile)
È stata disposta la comminazione di una somma alla Cassa delle Ammende, calibrata sul grado di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
delitto di appropriazione indebita
Fattispecie originaria oggetto del procedimento: la contestazione era che il ricorrente si fosse appropriato del prezzo della vendita del motociclo che gli era stato consegnato dalla parte offesa per la vendita.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili motivi che si limitano a contestare la valutazione di fatto operata dai giudici di merito; occorre sollevare questioni di diritto o vizi formali o di motivazione rilevabili in sede di legittimità.
- Se il difensore invoca buona fede basandosi su fatti di fatto (es. consegna a terzi, modalità di pagamento, discrepanze nelle date), tali circostanze devono essere provate già in sede di merito con elementi specifici identificativi (nomi, documenti, prove scritte). L'assenza di dati identificativi riduce la credibilità della tesi difensiva.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (es. perizia grafologica) può essere legittimamente respinta se il giudice ritiene che la nuova attività probatoria non sia necessaria o non possa modificare la valutazione complessiva dei fatti, specie se esistono già elementi documentali di segno contrario.
- La firma e l'autenticazione con dati documentali hanno rilievo probatorio: se la firma sul contratto è stata autenticata con dati riconducibili all'imputato, questo circostanza rafforza la titolarità dell'atto a suo carico, salvo prova contraria robusta.
- La prescrizione estingue il reato ma non elimina automaticamente le questioni civili: tuttavia, le censure civili in Cassazione devono comunque rispettare i limiti del sindacato di legittimità.
- Quando si propone ricorso per cassazione è importante formulare motivi ammissibili (errori di diritto, violazione di norme di procedura, insufficienza logica della motivazione) e non solo chiedere la riconsiderazione delle valutazioni probatorie dei giudici di merito.
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