Ordinanza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di-OMISSIS-, trasmesso in data 27 ottobre 2025, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’atto risultava che il nulla osta era stato richiesto da un datore di lavoro nei cui confronti era intervenuto un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo, per la violazione dell’art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente, pur essendo entrato in Italia mediante visto d’ingresso, non aveva mai stipulato il contratto di lavoro. È stata prospettata anche una questione di legittimità costituzionale, lamentando che la revoca fosse stata disposta senza una valutazione della situazione individuale del lavoratore. Il ricorrente ha inoltre prodotto una PEC relativa alla possibile assunzione da parte di un diverso datore di lavoro, circostanza ritenuta idonea, secondo la prospettazione, a giustificare la permanenza del titolo.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, dopo avere ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza. Ha qualificato la revoca prevista dall’art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022 come atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per il rilascio del provvedimento ampliativo. Ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l’assenza di una valutazione della situazione del lavoratore: consentire la permanenza in Italia di uno straniero entrato in assenza dei presupposti di legge, nell’ambito di una procedura eccezionale che posticipa le verifiche rispetto alle tempistiche ordinarie e all’ingresso, determinerebbe un aggiramento del sistema dei flussi programmati. La possibile assunzione da parte di un diverso datore di lavoro è stata ritenuta irrilevante, poiché non elimina la causa ostativa relativa al titolo originariamente rilasciato. La domanda cautelare monocratica era già stata rigettata; il TAR ha posto a carico del ricorrente anche le spese della fase cautelare, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, nella fattispecie esaminata, costituisce un atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria ed esprime un potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per il rilascio del titolo.
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
La condanna del datore di lavoro per la violazione della disposizione costituisce la causa ostativa posta a fondamento della revoca del nulla osta.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata esaminata e rigettata per difetto di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta per la sopravvenuta o accertata mancanza dei requisiti legali riconducibili alla posizione del datore di lavoro ha natura di revoca sanzionatoria ed è espressione di un potere vincolato di controllo, non di una rinnovata valutazione discrezionale degli interessi coinvolti.
- Nell’ambito di una procedura eccezionale che posticipa i controlli rispetto alle tempistiche ordinarie e all’ingresso dello straniero, la permanenza in Italia non può essere consentita quando manchino i presupposti legali del nulla osta, poiché ciò eluderebbe il sistema dei flussi programmati d’ingresso.
- La possibile disponibilità di un diverso datore di lavoro ad assumere lo straniero non elimina la causa ostativa riferita al nulla osta originariamente rilasciato e, pertanto, non incide sulla legittimità della revoca di quel titolo.
- La domanda cautelare deve essere rigettata quando le censure non risultino assistite da fumus boni iuris, anche se il ricorrente ha già fatto ingresso nel territorio nazionale e deduce esigenze connesse alla propria situazione lavorativa.
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