Cassazione Civile, Ordinanza n. 32301/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di un avviso di accertamento notificato per il periodo d’imposta 2014, l’Ufficio recuperava IVA ritenuta indebitamente detratta e contestava anche l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La pretesa si fondava, secondo quanto riportato, su operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti, da cui la società aveva maturato un rilevante credito IVA, in larga parte attraverso fatture passive da un fornitore italiano e fatture attive verso un cliente spagnolo. I giudici di merito rigettavano il ricorso e poi l’appello della contribuente. In cassazione la società articolava cinque motivi: 1) nullità/invalidità della notifica dell’avviso perché la copia cartacea estratta dall’originale informatico sarebbe stata attestata conforme da soggetto privo di indicazione di qualifica e fonte del potere; 2) violazione della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale per mancata convocazione nell’ambito dell’accertamento con adesione; 3) difetto di motivazione dell’atto impositivo, poiché fondato per relationem su PVC relativo a terzi non allegato; 4) erroneo governo delle presunzioni semplici; 5) violazione dell’onere della prova, perché non sarebbe stata dimostrata la consapevole partecipazione della contribuente al meccanismo fraudolento del cedente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo, terzo e quinto motivi e inammissibile il quarto. In particolare: ha considerato valida la notifica della copia analogica dell’avviso in presenza dell’attestazione di conformità all’originale informatico; ha escluso che la mancata convocazione nel procedimento di adesione determini nullità dell’atto impositivo; ha reputato sufficiente la motivazione per relationem al PVC quando il contribuente abbia conoscenza degli elementi essenziali della pretesa; ha dichiarato inammissibile la censura sulle presunzioni perché diretta a sollecitare una diversa valutazione di merito; ha affermato che, per operazioni oggettivamente inesistenti, basta la prova dell’inesistenza dell’operazione senza dover provare la mala fede del contribuente, mentre per operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche per presunzioni, dimostrando che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode. La sentenza di legittimità ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 20 CAD (D.Lgs. n. 82 del 2005)
Richiamato dalla ricorrente sulla formazione e attestazione dei documenti informatici e delle copie analogiche.
art. 21 CAD (D.Lgs. n. 82 del 2005)
Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina delle copie e dei documenti informatici.
art. 22 CAD (D.Lgs. n. 82 del 2005)
Richiamato dalla ricorrente sulla validità delle copie informatiche e analogiche.
art. 23 CAD (D.Lgs. n. 82 del 2005)
La Corte afferma che la copia analogica di un documento informatico ha efficacia probatoria dell’originale se la conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato.
art. 23-bis CAD (D.Lgs. n. 82 del 2005)
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla documentazione informatica.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
La Corte esclude che la sua violazione, nel caso esaminato, comporti nullità dell’avviso per mancata instaurazione del contraddittorio nell’adesione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla pretesa omissione del contraddittorio, ma non ritenuto decisivo.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
La Corte lo interpreta nel senso che l’allegazione dei documenti richiamati è necessaria solo se il contribuente non ne abbia già integrale e legale conoscenza.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo sulla motivazione dell’avviso IVA.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo sulla motivazione dell’avviso di accertamento.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La Corte ribadisce che la loro violazione è censurabile solo nei limiti del vizio di sussunzione; la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo sull’onere probatorio; la Corte ribadisce i criteri ripartitori in materia di IVA e operazioni inesistenti.
art. 2719 c.c.
Richiamato in relazione all’attestazione di conformità della copia analogica all’originale.
art. 6 d.lgs. n. 218 del 1997
La Corte esclude che la mancata convocazione a seguito dell’istanza di adesione comporti nullità dell’accertamento.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale base della prova presuntiva in materia IVA.
Massime di principio
- La copia analogica di un avviso di accertamento tratto da un originale informatico è validamente notificata se reca un’attestazione di conformità all’originale da parte di soggetto autorizzato; in tale ipotesi il documento cartaceo conserva efficacia probatoria equiparata all’originale informatico.
- La mancata convocazione del contribuente nell’ambito dell’accertamento con adesione non determina, di per sé, la nullità dell’avviso di accertamento, in assenza di una specifica sanzione legislativa e quando il contribuente possa comunque far valere in giudizio i vizi dell’atto.
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è valida se consente al contribuente di conoscere l’an e il quantum della pretesa e se il richiamo riguarda atti già conosciuti o legalmente conosciuti dal contribuente; l’omessa allegazione di un documento non comporta invalidità automatica dell’atto.
- La censura sulla violazione delle norme in tema di presunzioni semplici è ammissibile in cassazione solo se investe un vero errore di sussunzione; non è sufficiente proporre una diversa lettura del materiale indiziario rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- In tema di IVA, per operazioni oggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare l’inesistenza dell’operazione, anche per presunzioni, senza dover dimostrare la mala fede del contribuente; per operazioni soggettivamente inesistenti deve invece provare, anche indiziariamente, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, con possibilità per il contribuente di fornire prova contraria della propria diligenza.
- Una volta che l’Ufficio abbia provato, con elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, l’onere di contrastare tale ricostruzione si sposta sul contribuente, che deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
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