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Sentenza

Sentenza del 07/02/2017 n. 1090 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRPEF - EMOLUMENTI VARIABILI - Applicazione dell'addizionale regionale Irpef - Presupposto di imposta - Retribuzione variabile eccedente il triplo di quella fissa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'addizionale regionale IRPEF con aliquota del 10% prevista dall'art. 33, comma 1, del d.l. 78/2010 agli emolumenti variabili percepiti da un dirigente. Il punto controverso è stabilire se il presupposto dell'imposta ricorra quando la retribuzione variabile supera di tre volte quella fissa oppure se debba considerarsi imponibile soltanto la parte della retribuzione variabile eccedente quella fissa, secondo quanto previsto dal comma 2-bis.

La decisione

La sentenza ha stabilito che l'addizionale regionale IRPEF del 10% si applica quando la retribuzione variabile supera il triplo della retribuzione fissa. Il comma 2-bis non modifica tale presupposto impositivo, ma disciplina esclusivamente la base imponibile, individuata nella quota di retribuzione variabile eccedente quella fissa. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'imposta, occorre prima verificare il superamento della soglia del triplo; solo successivamente si determina la base imponibile secondo il criterio dell'eccedenza sulla retribuzione fissa.

Norme richiamate

  • Art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010

    L'addizionale regionale Irpef con aliquota del 10% opera nel caso in cui l'ammontare della retribuzione variabile supera di un triplo l'ammontare di quella fissa.

    La disposizione individua il presupposto dell'imposta: la retribuzione variabile deve essere superiore a tre volte quella fissa.

  • Art. 33, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010

    La base imponibile dell'imposta è rappresentata dalla retribuzione variabile eccedente quella fissa.

    La norma stabilisce esclusivamente il criterio di determinazione della base imponibile e non incide sulla soglia necessaria per far sorgere il presupposto impositivo.

Massime di principio

  • Quando una norma distingue tra presupposto dell'imposta e base imponibile, le due verifiche devono essere mantenute separate: prima si accerta se l'imposta è dovuta, poi si quantifica l'importo imponibile.
  • Per l'addizionale in esame, l'imposta si applica solo se la retribuzione variabile supera il triplo di quella fissa; il semplice superamento della retribuzione fissa non è sufficiente.
  • Una volta superata la soglia del triplo, la base imponibile si calcola sulla retribuzione variabile eccedente quella fissa, secondo il criterio previsto dal comma 2-bis.
  • Le disposizioni relative alla quantificazione della base imponibile non possono essere utilizzate per modificare o ridurre il presupposto impositivo stabilito da una disposizione distinta.

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