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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2026, n. 160

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

Normativa italiana26G00179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’impiego di sistemi di IA da parte delle Forze di polizia, con garanzie di supervisione umana, protezione dei dati e formazione. Regola l’identificazione biometrica remota in tempo reale e il riconoscimento facciale a posteriori, introducendo autorizzazioni, limiti, registrazioni e cancellazioni. Modifica inoltre i codici penale e di procedura penale e il d.lgs. 231/2001. Le disposizioni si applicano secondo i termini e le condizioni indicati, senza una scadenza generale nel testo fornito.

Uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia e responsabilità connesse

Impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia

Il decreto disciplina l’utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia. L’impiego deve rispettare i diritti fondamentali e le libertà costituzionali ed europee e seguire un approccio antropocentrico, proporzionato e basato sul rischio; il testo dichiara di non introdurre obblighi ulteriori rispetto al regolamento europeo sull’IA.

Ambito e definizioni

Le disposizioni si riferiscono alle attività e finalità di polizia, comprese la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento dei reati, l’esecuzione delle sanzioni penali e la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica. Sono richiamate, tra le altre, le nozioni di sistema di IA, sistema ad alto rischio, pratiche vietate, dati operativi sensibili, output e scraping non mirato. Per quanto non disciplinato, valgono le definizioni della legge n. 132/2025 e del regolamento (UE) 2024/1689.

Ricerca, utilizzo e controllo umano

Ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento, adozione, convalida e utilizzo dei sistemi devono tutelare diritti e libertà e tenere conto della classificazione dei sistemi e delle categorie di interessati. Le attività di ricerca e sviluppo sono orientate a funzionalità e affidabilità operativa e a migliorare il supporto tecnologico alle valutazioni e decisioni umane.

Le Forze di polizia utilizzano sistemi e output in funzione strumentale e di supporto. Prima che i risultati automatici siano impiegati in atti o provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati, è necessaria una revisione umana qualificata, svolta da personale individuato con procedure interne e documentata in modo tracciabile. Per i sistemi ad alto rischio deve essere assicurata la sorveglianza umana effettiva prevista dal regolamento IA e il personale deve disporre di competenze e formazione adeguate.

Il trattamento di dati personali, comprese categorie particolari, dati relativi a reati e dati operativi sensibili, resta soggetto alla disciplina applicabile, in particolare al d.lgs. n. 51/2018 e alle disposizioni specifiche del regolamento IA.

Collaborazioni scientifiche e spazi di sperimentazione

Per specifici progetti di ricerca e sperimentazione volti a realizzare sistemi o dispositivi di IA per la polizia, le Forze di polizia possono collaborare con università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati, anche tramite società in house o società a totale partecipazione pubblica controllate dallo Stato, nel rispetto delle regole europee su concorrenza e aiuti di Stato.

Gli accordi devono escludere, in particolare, la condivisione di dati operativi sensibili e l’acquisizione o l’uso, anche indiretto, da parte dei collaboratori di sistemi, risorse hardware o software e dispositivi addestrati per l’attività di polizia. È fatta salva la possibilità di utilizzare dati sintetici o dati reali mascherati o pseudonimizzati. Gli accordi disciplinano proprietà intellettuale e industriale, sfruttamento economico dei risultati, modelli derivati, dati di addestramento e software, nonché i ruoli privacy e le relative responsabilità. La titolarità dei modelli addestrati su dati operativi sensibili resta in ogni caso alle Forze di polizia.

Negli spazi di sperimentazione normativa per l’IA, le Forze di polizia possono sviluppare, realizzare e provare sistemi, in particolare ad alto rischio, per finalità di polizia. Si applicano le condizioni del regolamento IA; se è trattato questo tipo di dati è coinvolto il Garante. La sperimentazione è raccordata con AgID e ACN, mentre titolarità e responsabilità dei trattamenti di dati operativi sensibili restano alle amministrazioni competenti. Un regolamento adottato con DPCM definirà il coordinamento con lo spazio di sperimentazione previsto dall’articolo 57 del regolamento IA.

Formazione del personale

Ciascuna Forza di polizia attiva corsi presso i propri istituti di formazione, secondo modalità definite dall’amministrazione e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. I corsi devono assicurare:

  • la comprensione del funzionamento e delle potenzialità dell’IA nelle attività di polizia;
  • la conoscenza di limiti, bias ed errori, con attenzione al riconoscimento biometrico e all’analisi predittiva;
  • la capacità di interpretare criticamente gli output e comprendere la sorveglianza umana qualificata;
  • la consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità, anche rispetto alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati;
  • la consapevolezza dei rischi di cybersicurezza.

Per i sistemi ad alto rischio in uso o destinati all’uso, i corsi specifici devono assicurare almeno i risultati relativi a bias ed errori, interpretazione degli output e cybersicurezza.

Trattamento e categorizzazione di dati biometrici

Etichettatura, filtraggio o categorizzazione di dati biometrici acquisiti legittimamente sono consentiti se non mirano a inferire caratteristiche vietate dal regolamento IA, sono funzionali a comparazione, ricerca o altre attività conformi alla legge e svolte esclusivamente per finalità di polizia, non costituiscono l’unico fondamento di decisioni con effetti giuridici e sono accompagnati da misure contro il riutilizzo per finalità incompatibili. Il trattamento deve rispettare il d.lgs. n. 51/2018 e gli obblighi applicabili in base alla classificazione del sistema.

Identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di polizia

L’identificazione biometrica remota in tempo reale in luoghi pubblici o aperti al pubblico è ammessa per le finalità di prevenzione contemplate dal regolamento IA e per cercare persone scomparse o persone specifiche vittime di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale. L’uso è circoscritto alla conferma dell’identità o alla ricerca mirata, anche dinamica e con localizzazione, di persone specificamente individuate o individuabili in relazione alla minaccia o alla ricerca.

Il confronto può avvenire soltanto con una banca dati di riferimento adeguata alla finalità e composta dai dati pertinenti alle persone ricercate. La banca dati è formata appositamente per ciascun utilizzo, non può essere alimentata incrementalmente rispetto alle autorizzazioni precedenti e i dati sono cancellati alla scadenza dell’autorizzazione. È vietato usare banche dati alimentate, anche solo in parte, con scraping non mirato o costituite in violazione della normativa privacy.

La richiesta è presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto dal questore, dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza, oppure dai responsabili dei Servizi centrali indicati dalla legge. Deve specificare finalità, durata prevista, area territoriale, persone interessate, banche dati e tecnologie utilizzate. L’autorizzazione riguarda uno specifico evento o il tempo strettamente necessario, per non più di 15 giorni; può essere prorogata, con decreto motivato, per successivi periodi di 15 giorni se persistono le condizioni. È inoltre subordinata alle valutazioni previste dal regolamento IA.

In urgenza, quando il ritardo può causare un pregiudizio grave e irreparabile, l’operazione può iniziare su disposizione delle autorità indicate, previa comunicazione anche orale al procuratore e con limiti strettamente necessari, area delimitata e persone ricercate indicate. La richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa senza ritardo e comunque entro 24 ore; il procuratore decide nelle 24 ore successive. Se termini o condizioni non sono rispettati, o l’autorizzazione è negata, l’uso è interrotto immediatamente e dati, risultati e output sono cancellati, salvo elementi acquisiti legittimamente su altra base giuridica. I risultati ottenuti in violazione non sono utilizzabili.

Valutazioni, registrazioni e notifiche per l’identificazione in tempo reale

Prima dell’uso, il titolare del trattamento completa la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prevista dal regolamento IA e la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prevista dal d.lgs. n. 51/2018. Ogni utilizzo è registrato automaticamente in file di log non modificabili, contenenti i dati richiesti dal regolamento IA; i log sono conservati per cinque anni dall’accesso e dall’operazione e accessibili soltanto alle autorità competenti per verifiche di liceità, controllo interno e procedimenti penali. Restano fermi i termini di conservazione dei dati di polizia previsti dal D.P.R. n. 15/2018.

Dopo l’utilizzo, il titolare notifica il Garante, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria. Quest’ultima può differire il nulla osta per specifiche esigenze di segretezza per non più di tre mesi, rinnovabili una sola volta. La notifica contiene le informazioni essenziali sull’autorizzazione e sul risultato, ma non dati operativi sensibili; per utilizzi omogenei o svolti nello stesso contesto operativo può essere periodica e cumulativa, secondo il decreto attuativo.

Un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia e sentiti Garante, AgID e ACN, definirà requisiti minimi di affidabilità e accuratezza, monitoraggio delle prestazioni e dei bias, requisiti e sicurezza delle banche dati, cancellazione e non incrementalità dei set, misure di sicurezza e contro gli accessi illeciti, informazioni tecniche da allegare alle richieste e modalità di notifica.

Videosorveglianza e riconoscimento facciale a posteriori

I sistemi di videosorveglianza installati nei casi previsti dalla legge possono essere integrati con IA nel rispetto della disciplina privacy e del regolamento IA. Il riconoscimento facciale non può essere attivato prima dell’acquisizione delle immagini e deve intercorrere un intervallo tale da escludere che si tratti di identificazione biometrica remota in tempo reale.

Per una ricerca mirata di una persona indiziata di reato, il pubblico ministero, su istanza degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno avviato i sistemi, chiede l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari senza ritardo e comunque entro 48 ore dall’avvio; il giudice decide con decreto motivato nelle 48 ore successive. Se i termini non sono rispettati o l’autorizzazione è negata, l’uso è interrotto e dati, risultati e output sono cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.

L’autorizzazione non è necessaria quando il riconoscimento è usato, dopo la commissione del reato, soltanto per l’identificazione iniziale di una persona potenzialmente indiziata, sulla base di elementi oggettivi e verificabili direttamente connessi al fatto. In questo caso l’uso ricade sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore per ordine e sicurezza pubblica oppure, negli altri casi, dell’ufficiale di polizia giudiziaria competente. In caso di inosservanza, i risultati non sono utilizzabili e i dati sono cancellati, salvo quelli costituenti corpo del reato.

Per luoghi o eventi con particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, le immagini del volto e i dati anagrafici associati ai titoli di accesso possono essere trattati e memorizzati localmente senza elaborare inizialmente dati biometrici. Solo dopo la commissione di un reato, i dati biometrici possono essere estratti dalle immagini della persona indiziata e confrontati a posteriori con le immagini archiviate e i relativi dati associati. I luoghi e gli eventi, nonché le modalità di trattamento, sono individuati con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante.

Il titolare del trattamento è il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. Deve effettuare preventivamente la valutazione d’impatto e consultare il Garante; è possibile una valutazione unica per sistemi analoghi. I dati sono conservati per sette giorni dalla raccolta e poi cancellati automaticamente. Gli accessi e le operazioni sono riservati a persone autorizzate e registrati in log non modificabili, conservati per cinque anni e accessibili per verifiche di liceità, controllo interno e procedimenti penali. Nessuna decisione con effetti giuridici negativi può basarsi unicamente sui risultati del riconoscimento facciale. È vietato l’impiego non mirato, privo di collegamento con un reato o procedimento penale, nonché il controllo o l’identificazione biometrica generalizzati o indiscriminati.

Gestori dei luoghi, organizzatori o promotori di eventi e soggetti che hanno la disponibilità delle strutture possono installare e mantenere i sistemi senza oneri per la finanza pubblica. I sistemi sono concessi in comodato gratuito alla questura, che ne acquisisce la disponibilità completa ed esclusiva, nel rispetto della disciplina sui ruoli nel trattamento dei dati.

Modifiche penali e processuali

Nel codice penale è introdotto il delitto di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA e di alterazione illecita dei sistemi. L’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza previste per sistemi ad alto rischio, o delle misure di sorveglianza umana, è punita con la reclusione da uno a cinque anni se ne deriva pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, e da due a otto anni se deriva pericolo per la sicurezza dello Stato. L’alterazione di sistemi ad alto rischio, salvo che costituisca reato più grave, è punita rispettivamente con la reclusione da due a sei anni e da tre a dieci anni. Per i fatti del primo comma commessi per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto. L’utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana è punito con le pene previste per il primo comma quando ne derivino i corrispondenti pericoli.

Nel codice di procedura penale è introdotto l’articolo 359-ter, che consente l’uso dell’identificazione biometrica remota in tempo reale, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero, per confermare l’identità o ricercare persone indiziate di specifici delitti indicati nell’allegato II del regolamento IA e puniti con reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; per ricercare latitanti ai fini dell’esecuzione di misure cautelari coercitive o ordini di esecuzione non sospesi relativi a tali delitti; e per la ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta o sfruttamento sessuale. Si applicano banche dati adeguate e specifiche per ciascun impiego, con divieto di scraping non mirato e cancellazione dei dati alla scadenza dell’autorizzazione.

Il decreto del giudice delimita area geografica, persone ricercate e durata, non superiore a 15 giorni, prorogabile per periodi successivi di 15 giorni con decreto motivato. In urgenza il pubblico ministero può disporre l’uso con decreto motivato e trasmetterlo al giudice entro 24 ore; il giudice decide sulla convalida e prosecuzione nelle 48 ore successive. Se non è possibile attendere il decreto del pubblico ministero, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono attivare il sistema; trasmettono la richiesta al pubblico ministero entro 12 ore, il quale richiede la convalida al giudice entro 24 ore dall’avvio. Il giudice decide nelle successive 48 ore. L’impiego fuori dai casi consentiti o in violazione delle garanzie previste rende i risultati inutilizzabili e comporta la cancellazione di dati, risultati e output, salvo che costituiscano corpo del reato.

È inoltre modificato l’articolo 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sostituendo il riferimento ai dati «del profilo personale» con quelli «generati anche con sistemi di intelligenza artificiale».

Responsabilità degli enti e disposizioni risarcitorie

Nel d.lgs. n. 231/2001 è introdotto l’articolo 25-vicies: per il delitto previsto dal nuovo articolo 437-bis del codice penale si applica all’ente una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote; per il delitto di cui all’articolo 612-quater del codice penale, da 200 a 700 quote. Per entrambi si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del d.lgs. n. 231/2001.

Il testo fornito avvia inoltre una disciplina delle azioni risarcitorie per danni contrattuali ed extracontrattuali cagionati nell’utilizzo di sistemi di IA. Le disposizioni dell’articolo 17 si applicano a tali azioni; quelle degli articoli 18 e 19 si applicano quando il danno deriva dalla violazione di obblighi del regolamento IA. Il testo si interrompe a metà dell’articolo 16 e non consente di ricostruire le ulteriori regole, compreso il richiamo all’articolo 82.

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