DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2026, n. 172
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di concessioni di derivazione d'acqua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attribuisce alla Regione autonoma Valle d’Aosta la disciplina delle concessioni e subconcessioni di derivazione d’acqua e regola il destino delle opere alla cessazione. Per le grandi derivazioni idroelettriche impone una legge regionale entro dodici mesi dall’entrata in vigore, stabilendo modalità di assegnazione, durata massima di 40 anni (estensibile di 10), canoni e fornitura gratuita di energia pari a 220 kWh per kW di potenza nominale media. Regola inoltre la consultazione con ARERA e non comporta nuovi oneri pubblici.
Disciplina valdostana delle concessioni di derivazione d’acqua
Concessioni di derivazione d’acqua in Valle d’Aosta
Il decreto disciplina, nell’ambito delle competenze statutarie della Regione autonoma Valle d’Aosta, l’assegnazione delle concessioni e subconcessioni di derivazione d’acqua, il destino dei beni al termine del rapporto e specifiche regole per le grandi derivazioni idroelettriche. La disciplina regionale deve rispettare l’ordinamento dell’Unione europea, gli accordi internazionali e i principi fondamentali dell’ordinamento statale.
Ambito e disciplina regionale delle concessioni
La Regione stabilisce con legge regionale le modalità e le procedure per assegnare le concessioni, indipendentemente dall’uso dell’acqua. La legge regionale disciplina in particolare:
- modalità di assegnazione e durata delle concessioni;
- criteri di determinazione dei canoni per l’uso e la valorizzazione dei beni del demanio idrico;
- valutazione degli aspetti paesaggistici e degli impatti ambientali, nonché le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche finanziarie.
Opere e beni alla cessazione della concessione
Alla scadenza, nonché nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di raccolta, adduzione e regolazione, le condotte e i canali di scarico che siano in regolare funzionamento passano gratuitamente in proprietà alla Regione, salvo che ragioni di pubblico interesse impongano il ripristino dei siti da parte del concessionario uscente.
Alla scadenza, il concessionario ha diritto a un indennizzo per la parte non ammortizzata degli investimenti eseguiti a proprie spese, durante la concessione, sui beni trasferiti alla Regione, purché gli investimenti fossero previsti nell’atto di concessione o autorizzati dal concedente e la Regione non intenda rimuovere i beni imponendo il ripristino dei luoghi. La legge regionale disciplina l’indennizzo.
La Regione può inoltre immettersi nel possesso di altri edifici, macchinari e impianti inerenti alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo pari al valore del bene al momento dell’immissione, senza considerare il reddito ricavabile. In assenza di accordo, il valore è determinato da un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dalla Regione, uno dal concessionario e il terzo concordato dalle parti oppure, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Per l’immissione alla scadenza, la Regione deve dare un preavviso di almeno sei mesi; il preavviso non è richiesto in caso di decadenza o rinuncia.
Per le concessioni idroelettriche, gli impianti di trasformazione e distribuzione rilevanti sono quelli che trasformano la tensione e trasportano esclusivamente l’energia prodotta dall’impianto oggetto della concessione.
Grandi derivazioni idroelettriche
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, la Regione deve approvare una legge regionale sulle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, nel rispetto dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La legge regionale disciplina l’avvio e lo svolgimento delle procedure, i criteri di ammissione e assegnazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici degli aspiranti concessionari, la valorizzazione del demanio idrico, i canoni e la valutazione degli impatti paesaggistici e ambientali con le relative compensazioni.
La durata massima delle concessioni è di quarant’anni, prorogabile per ulteriori dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale e all’importo dell’investimento. Per la riassegnazione delle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto, la legge regionale deve inoltre disciplinare la valorizzazione dei beni degli impianti, gli eventuali indennizzi a carico del concessionario subentrante in conformità alla disciplina sui beni alla cessazione, i parametri di sviluppo degli impianti e le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale del concessionario uscente.
Le concessioni possono essere assegnate:
- a operatori economici, comprese società a partecipazione o controllo pubblico, anche totalitari, selezionati con procedure di evidenza pubblica;
- a società a capitale misto pubblico-privato, con scelta del socio privato mediante evidenza pubblica;
- mediante forme di partenariato pubblico-privato;
- a società a totale controllo pubblico costituite per soddisfare preminenti interessi generali connessi alla produzione energetica regionale, nel rispetto delle regole europee sull’affidamento in house. In tale ipotesi, la Regione deve motivare specificamente la scelta e le ragioni del mancato ricorso alle altre modalità di affidamento.
Il canone è determinato secondo la legge regionale, tenendo conto della potenza nominale media di concessione e della produzione degli impianti. I concessionari devono inoltre fornire annualmente e gratuitamente alla Regione, per i servizi pubblici e le categorie di utenti individuati dalla legge regionale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, secondo le modalità stabilite dalla Regione.
Rapporti con ARERA nel sistema idrico
La Regione è previamente consultata sugli atti dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati agli esercenti di servizi di pubblica utilità operanti nel territorio regionale, per verificarne la compatibilità con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione. Le modalità sono definite da un protocollo d’intesa tra Regione e Autorità.
La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività dell’ARERA compete alla Regione, secondo procedure e modelli concordati nel protocollo e nel rispetto della leale collaborazione e delle competenze regionali, anche in materia di organizzazione dei servizi pubblici, sistema tariffario e poteri ispettivi e sanzionatori.
Invarianza finanziaria
Le amministrazioni interessate attuano il decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Regione svolge le procedure di assegnazione nell’ambito delle risorse del proprio bilancio, nel rispetto della programmazione e della normativa vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 5 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 9 set 2026DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 2026, n. 160
- Decreto legislativo · 25 set 2026DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 176
- Decreto legislativo · 25 set 2026DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 178
- Decreto legislativo · 25 set 2026DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 184
- Decreto legislativo · 25 set 2026DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 186
- Decreto legislativo · 1 ott 2026DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2026, n. 191
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →