Sentenza del 25/01/2022 n. 314 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Perfezionamento - Prova - Produzione avviso di ricevimento - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto che la prova del perfezionamento della notificazione e della relativa data è fornita mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella; non è necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella di pagamento. La stessa regola vale anche quando viene prodotto l'avviso di ricevimento. Si richiama Cass. n. 23902/2017.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della notifica della cartella di pagamento: verifica se la parte resistente abbia fornito la prova del perfezionamento della notifica e della data mediante documenti prodotti in giudizio (relazione di notificazione e/o avviso di ricevimento) e se sia necessaria la produzione della copia della cartella stessa
Norme richiamate
D.P.R. 29.09.1973 n. 602, art. 26, comma 1
la norma è interpretata nel senso che la prova del perfezionamento e della data della notifica può essere assolta mediante documenti formali di notifica (relazione/avviso) e non richiede il deposito della copia della cartella
Cassazione, sent. n. 23902/2017
orientamento giurisprudenziale che conferma la sufficienza della relazione di notificazione o dell'avviso di ricevimento recante il numero identificativo della cartella come prova della notifica
Massime di principio
- La notifica della cartella di pagamento si prova di regola mediante la relazione di notificazione e/o l'avviso di ricevimento che riportino il numero identificativo della cartella; non è normalmente necessario depositare la copia integrale della cartella in giudizio.
- La produzione dell'avviso di ricevimento, se idonea e recante l'indicazione del numero della cartella e la data, è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica.
- Se il contribuente contesta l'autenticità, la corrispondenza o la rilevanza dell'avviso/relazione, grava su di lui allegare elementi di fatto o prove contrarie per disinnescare la presunzione di avvenuta notifica.
- L'assenza nell'avviso o nella relazione del numero identificativo della cartella, o vizi formali nell'atto di notifica, possono rendere insufficiente la prova della notifica e giustificare l'accoglimento dell'impugnazione.
- In fase difensiva è utile verificare: data e firma sull'avviso di ricevimento, coincidenza del numero identificativo con la cartella impugnata, e eventuali irregolarità nella catena di consegna per costruire un'accertabile contestazione della notifica.
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