Sentenza n. 12280/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento di esclusione della ricorrente dal “concorso pubblico a 313 posti, a tempo indeterminato, per profilo professionale di Funzionario, Area funzionale Terza, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa” di cui al bando prot. M_D A0582CC REG2023 0051381 del 25 luglio 2023, adottato all''esito della prova preselettiva dell'8 febbraio 2024; di tutti i verbali della procedura concorsuale; del provvedimento dell''8 febbraio 2024 di rinvio della prova preselettiva dalle ore 9:30 dell'8 febbraio 2024 alle ore 14:30 del medesimo 8 febbraio 2024; della prova preselettiva dell''8 febbraio 2024; degli esiti della prova preselettiva dell''8 febbraio 2024 e di tutti gli atti ad essa riferiti; della soglia minima di accesso alla prova scritta e di ogni altra soglia di sbarramento; delle graduatorie concorsuali; di tutti gli atti di gara nella parte in cui non hanno previsto lo svolgimento di una prova preselettiva suppletiva; se del caso, del bando prot. M_D A0582CC REG2023 0051381 del 25 luglio 2023 e di tutta la disciplina concorsuale; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; nonché, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per la declaratoria dell'obbligo di provvedere sull''istanza avanzata via pec dalla ricorrente in data 13 febbraio 2024 ai fini della fissazione di una sessione aggiuntiva della prova preselettiva del “concorso pubblico a 313 posti, a tempo indeterminato, per profilo professionale di Funzionario, Area funzionale Terza, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa” e per l'accertamento del diritto della ricorrente di sostenere una prova preselettiva di recupero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse e ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità degli atti concorsuali né la domanda relativa alla prova suppletiva. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Atto impugnato: esclusione dalla prova preselettiva e dagli ulteriori sviluppi del concorso pubblico per 313 funzionari del Ministero della Difesa, con contestuale domanda di fissazione di una prova preselettiva suppletiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'esclusione dal concorso pubblico per 313 funzionari del Ministero della Difesa, nonché gli atti della procedura relativi alla prova preselettiva dell'8 febbraio 2024, inclusi il rinvio dell'orario della prova, gli esiti, la soglia minima di accesso alla prova scritta, le graduatorie e la mancata previsione di una sessione suppletiva. Aveva inoltre proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio per ottenere la declaratoria dell'obbligo del Ministero di provvedere sull'istanza trasmessa via PEC il 13 febbraio 2024 e l'accertamento del diritto a sostenere una prova preselettiva di recupero. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Norme richiamate dalla ricorrente per la domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza presentata e per la tutela avverso il silenzio; la domanda non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, se ritenuta attendibile e coerente con la situazione processuale, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti amministrativi impugnati né le domande connesse non più sorrette da un interesse concreto e attuale.
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