Cassazione Penale, Sentenza n. 33917/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) ad anni 4 e mesi 6. I motivi di ricorso riguardavano: (1) nullità per mancata traduzione degli atti/sentenza ai sensi dell'art. 143 c.p.p., per presunta incapacità di comprensione dell'italiano; (2) insufficiente e illogica valutazione probatoria ai sensi dell'art. 192 c.p.p. in merito all'identificazione dell'imputato (capo B) e alla quantificazione/contestazione dell'acquisto di stupefacente; (3) mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti; (4) violazioni nelle modalità di escussione dei testi (domande suggestive/ nocive, artt. 498-499 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata traduzione, osservando che la nomina dell'interprete non è automatica per lo straniero ma è dovuta solo in caso d'effettiva incapacità di comprendere l'italiano; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la conoscenza dell'italiano da parte dell'imputato (verbali, nomina e procure dei difensori, interrogatorio, comportamento processuale) e l'assenza di eccezione personale dell'imputato. Sul secondo punto la Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale non fosse manifestamente illogica: l'identificazione è stata sorretta da intercettazioni tra terzi che citavano "Ylli", dal sequestro di cocaina presso l'abitazione, dal trasferimento/uso del veicolo collegato all'imputato, dall'alias presente nelle banche dati e dal riconoscimento dei clienti. Sul quarto punto la censura sulle domande suggestive è stata respinta perché il divieto non riguarda il giudice, la sanzione non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova e l'eccezione andava proposta in dibattimento; infine il ricorrente non ha provato che le domande abbiano viziato la credibilità dei testi. Sul terzo punto la Corte ha confermato che non era applicabile la configurazione del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5) dopo aver valutato globalmente gli indici: sistema abituale di cessione, sostanza "pesante", quantitativi ritenuti rilevanti, sequestro avvenuto e frequente approvvigionamento documentato dalle dichiarazioni degli acquirenti. Complessivamente il ricorso è rigettato e resta confermata la condanna di merito.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Comma 1: riferimento alla fattispecie di detenzione ai fini di spaccio; Comma 5: la qualificazione come "lieve entità" richiede una valutazione globale e non parcellizzata degli indici (mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza). La Corte ha ritenuto non applicabile la lieve entità per la sistematicità, la quantità e la capacità di approvvigionamento.
art. 143 c.p.p.
La nomina dell'interprete e la traduzione degli atti non è automatica per lo straniero: è necessaria solo se l'imputato è effettivamente incapace di comprendere la lingua italiana. La Corte ha ritenuto provata la comprensione dell'italiano dall'imputato in base a elementi di fatto.
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b), c), e), e lett. e)
Criteri di impugnazione in cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (in particolare il divieto di riesame del merito e la valutazione delle sole vizi di diritto o di manifesta illogicità della motivazione).
art. 192 c.p.p.
Regole di valutazione della prova. La Corte conferma che intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta se valutate secondo criteri di linearità logica e, se corretto l'apparato argomentativo, non è sindacabile la diversa valutazione del merito.
art. 498 e art. 499 c.p.p.
Disciplina dell'esame testimoniale; il divieto di domande suggestive riguarda le parti e non il giudice; la violazione non comporta automaticamente inutilizzabilità della deposizione e l'eccezione doveva essere sollevata in dibattimento.
art. 178 c.p.p.
Regole generali sulle prove: la Corte evidenzia che le sanzioni previste non comportano la nullità automatica delle prove ottenute con domande suggestive.
Massime di principio
- La nomina dell'interprete e la traduzione degli atti non sono dovute automaticamente per uno straniero: occorre dimostrare l'effettiva incapacità di comprendere la lingua italiana; la valutazione è di merito e, se motivata, non è sindacabile in Cassazione.
- Le intercettazioni tra terzi possono costituire prova diretta contro un imputato se il loro contenuto è valutato in modo coerente e logico; sono richieste argomentazioni che colleghino il contenuto delle conversazioni agli elementi di identificazione e responsabilità.
- La configurazione della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva e bilanciata di tutti gli indici normativi: un singolo elemento (es. peso) può essere decisivo solo se emerge dalla valutazione globale e la decisione deve motivare il bilanciamento degli indici.
- Le obiezioni su domande suggestive poste ai testimoni devono essere sollevate tempestivamente nel dibattimento; se non contestate in primo grado, difficilmente possono costituire motivo autonomo di cassazione.
- Il sindacato di Cassazione è limitato a vizi di diritto o di manifesta illogicità della motivazione: non è consentito un nuovo esame del merito o una diversa valutazione delle risultanze probatorie se la motivazione di merito è logicamente sostenibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33882/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33885/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33889/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33890/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33891/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33892/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →