Sentenza n. 1024/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 215/2025 pubblicata il 28.02.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 1195/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio (Ferie non godute).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio, Sezione lavoro, in materia di ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio, Sezione lavoro, n. 215/2025, favorevole in materia di ferie non godute e passata in giudicato. Prima dell'udienza camerale, la ricorrente ha dichiarato che la sentenza era stata integralmente eseguita e ha chiesto la definizione del giudizio con condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando la piena soddisfazione della pretesa della ricorrente mediante l'avvenuta ottemperanza della sentenza. Ha posto le spese a carico del Ministero, ritenuto parte virtualmente soccombente, liquidandole in € 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto. Ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
distraibilità delle spese
Richiamato quale fondamento processuale della distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio
Richiamato per la regolazione dell'eventuale contributo unificato dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale oggetto del giudizio e la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per spontanea ottemperanza dell'amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente.
- La distrazione delle spese a favore dei difensori è ammessa quando questi si dichiarano antistatari.
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