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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22307/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva la rinnessione in termini per impugnare la sentenza del Tribunale di Avellino del 26/10/2020 e l'annullamento dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura. L'istanza era fondata sul fatto che, sebbene nel dispositivo letto in udienza fosse indicato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, nella motivazione depositata in cancelleria non era indicato alcun termine specifico; poiché la ricorrente e il suo difensore non erano presenti alla lettura del dispositivo, la mancata indicazione nella motivazione ha indotto l'imputata a non proporre appello in attesa della notifica dell'avviso di deposito, che non è avvenuta

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha concluso che la dicotomia tra il termine indicato in udienza (novanta giorni) e l'assenza di indicazione nella motivazione depositata ha creato un equivoco determinante nella valutazione dei termini di impugnazione da parte della condannata, aggravato dal fatto che né la ricorrente né il suo difensore erano presenti alla lettura del dispositivo. Tale errore è stato considerato imputabile all'organo giudicante e idoneo a rendere scusabile la mancata impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino

Norme richiamate

  • art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    Il provvedimento impugnato aveva ritenuto che, essendo stato indicato in udienza il termine per il deposito e tale termine rispettato, non fosse necessaria alcuna notifica. Tuttavia la Corte ha evidenziato che, se la motivazione depositata non riporta il termine e il destinatario non era presente alla lettura, sorge un equivoco che può rendere scusabile la mancata impugnazione e incidere sulla necessità di notifiche e sulla tutela dei diritti di difesa

  • art. 130, cod. proc. pen.

    Il giudice di merito aveva richiamato la possibilità di emendare la difformità con la procedura di correzione degli errori materiali ex art.130. La Cassazione ha osservato però che la procedura di correzione degli errori materiali non può essere usata assertivamente quando la discrasia incide su una prerogativa difensiva fondamentale (i termini di impugnazione): occorre valutare caso per caso gli effetti processuali concreti

  • art. 175, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato il principio della scusabilità: la mancata impugnazione è stata ritenuta scusabile perché l'errore nella valutazione del termine di deposito era determinato da elementi processuali contraddittori imputabili all'organo giudicante (differenza fra dispositivo letto in udienza e motivazione depositata) e dal fatto che l'imputata e il difensore non erano presenti alla lettura del dispositivo

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    La motivazione depositata lasciava intendere che il deposito fosse avvenuto oltre i termini di cui all'art.544, comma 3; tale apparenza ha contribuito all'equivoco della ricorrente circa i termini di impugnazione e alla decisione di non proporre appello

Massime di principio

  • Quando vi è una discordanza tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione depositata, non si può automaticamente applicare la regola della prevalenza del dispositivo letto: occorre valutare gli effetti concreti sulla possibilità di impugnare e sulla tutela della difesa
  • Se l'imputato o il difensore non erano presenti alla lettura del dispositivo e la motivazione depositata non riporta il termine per il deposito, l'errore della parte può essere ritenuto "scusabile" ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen., giustificando la rinnessione in termini
  • La procedura di correzione degli errori materiali ex art.130 non è idonea a sanare automaticamente difformità che incidono su diritti processuali fondamentali (es. termini di impugnazione): va verificato caso per caso se la questione rientri nell'ambito degli errori materiali
  • Il giudice dell'esecuzione o di merito non dovrebbe limitarsi a richiamare principi generali sulla prevalenza del dispositivo letto, ma deve considerare le concreti condizioni di conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato (presenza/assenza all'udienza, notifiche effettive)
  • In situazioni analoghe è consigliabile richiedere tempestivamente la "rinnessione in termini" o comunque l'intervento cautelativo non appena venga scoperta la discrepanza, e documentare l'assenza alla lettura del dispositivo o la mancata notifica dell'avviso di deposito

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