Sentenza n. 1566/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento 1) del provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l'istanza di trasferimento presentata dal ricorrente presso il Gabinetto regionale di polizia scientifica di Catania; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e, in particolare, della nota del Questore di Catania n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento impugnato, e della presupposta relazione finale del-OMISSIS-, con cui è stato espresso parere contrario al trasferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del trasferimento presso il Gabinetto regionale di polizia scientifica di Catania, fondato sul parere contrario del Questore di Catania per incompatibilità ambientale connessa ai precedenti penali di familiari del dipendente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo aver superato il corso di qualificazione per operatore addetto alla dattiloscopia e indicato quale sede preferenziale il Gabinetto regionale di polizia scientifica di Catania, ha impugnato il diniego del trasferimento e gli atti presupposti. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché violazione dell’art. 55 del d.P.R. n. 335/1982, sostenendo che l’Amministrazione si fosse basata sul solo vincolo di parentela con soggetti gravati da precedenti penali senza accertare l’attualità e l’intensità dei rapporti familiari, l’attualità del pericolo per il prestigio dell’ufficio e la specificità delle mansioni da svolgere. Con il secondo motivo ha dedotto illogicità manifesta e contraddittorietà dell’azione amministrativa, richiamando la propria precedente partecipazione a servizi di ordine pubblico nel territorio di Catania e sostenendo che le mansioni di dattiloscopista fossero meramente tecniche, prive di discrezionalità e di contatti esterni. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, lamentando il sacrificio delle proprie aspettative professionali e familiari, maturate anche in ragione del superamento del corso di specializzazione, senza un’effettiva tutela dell’interesse pubblico. Il Ministero ha resistito sostenendo che il diniego fosse fondato su un’istruttoria completa, dalla quale emergevano numerosi e gravi precedenti penali relativi a familiari del ricorrente, rilevanti in rapporto alla sede richiesta e alle peculiari mansioni del dattiloscopista.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 335/1982, l’Amministrazione disponga di ampia discrezionalità nella valutazione delle istanze di trasferimento e possa considerare situazioni potenzialmente idonee a determinare incompatibilità ambientale o disservizi, anche quando riguardino precedenti penali di familiari del richiedente, purché sussistano elementi di collegamento con la sede richiesta o di contiguità territoriale. Le esigenze di servizio prevalgono sulle situazioni familiari del dipendente. Il diniego di un trasferimento a domanda può essere fondato sulle stesse ragioni che consentirebbero un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, poiché sarebbe illogico autorizzare il trasferimento per poi doverlo disporre nuovamente d’ufficio per ragioni ambientali. Il provvedimento non ha natura sanzionatoria o disciplinare e non presuppone una rimproverabilità del dipendente: è sufficiente l’esistenza oggettiva di una situazione lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’Amministrazione, riferibile alla presenza del dipendente nella sede e suscettibile di essere rimossa mediante diversa assegnazione. Nel caso concreto, gli accertamenti dell’Ufficio del Personale e il parere del Questore evidenziavano numerosi precedenti penali, alcuni di particolare gravità, a carico di un familiare del ricorrente nato o residente a Catania. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a rendere non manifestamente illogica o irragionevole la scelta di tutelare il prestigio della Polizia di Stato anche rispetto al possibile strepitus fori derivante dall’impiego continuativo del dipendente nel territorio interessato. Il TAR ha escluso che fossero decisivi l’attualità o l’intensità dei rapporti familiari e il carattere risalente dei precedenti. Ha inoltre rilevato che le mansioni del dattiloscopista non sono meramente tecniche e prive di rilievo operativo, poiché comprendono il rilevamento e l’analisi delle impronte, il supporto alle investigazioni e il trattamento di dati sensibili, giudiziari e di polizia contenuti nelle banche dati interforze. La precedente partecipazione del ricorrente ad attività di polizia a Catania non è stata ritenuta contraddittoria con il diniego, trattandosi di attività temporanee, svolte per specifiche esigenze di servizio o, in un caso, fuori dal servizio, non comparabili con un trasferimento stabile. È stata infine esclusa la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché le aspettative professionali e familiari sono subordinate alle prevalenti esigenze di servizio e alla tutela del prestigio istituzionale. Le spese sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 55 d.P.R. n. 335/1982
Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo un anno di permanenza in sede; nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate; il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o ricorrano altre situazioni previste dalla norma.
La disposizione è stata interpretata nel senso che le esigenze di servizio prevalgono sulle situazioni familiari e che l’Amministrazione può negare un trasferimento a domanda per ragioni ambientali analoghe a quelle che consentirebbero un trasferimento d’ufficio, quando la presenza del dipendente nella sede richiesta possa nuocere al prestigio, al decoro o alla funzionalità dell’Amministrazione.
art. 9 l. n. 121/1981
La norma è richiamata in relazione alla natura riservata delle banche dati interforze contenenti dati sensibili, giudiziari e di polizia, il cui accesso è limitato ai soggetti autorizzati.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti presenti in camera di consiglio.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione integrale delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale base normativa per la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni connesse alle peculiarità della controversia.
Massime di principio
- Nella valutazione di una domanda di trasferimento del personale della Polizia di Stato, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel ponderare le esigenze di servizio e il possibile pregiudizio al prestigio, al decoro o alla funzionalità dell’istituzione; le situazioni familiari del dipendente hanno carattere subordinato rispetto alle esigenze di servizio.
- Il trasferimento volontario a domanda può essere negato per ragioni di incompatibilità ambientale analoghe a quelle che giustificano un trasferimento d’ufficio, quando la presenza continuativa del dipendente nella sede richiesta possa determinare un concreto rischio di pregiudizio per il prestigio dell’Amministrazione.
- Il diniego di trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria o disciplinare e non richiede l’accertamento di una condotta colpevole del dipendente; è sufficiente una situazione oggettiva, riferibile alla sua presenza nella sede, suscettibile di arrecare pregiudizio istituzionale e rimovibile mediante diversa assegnazione.
- La presenza di gravi precedenti penali a carico di familiari del dipendente può fondare il diniego del trasferimento quando i fatti presentino un collegamento territoriale con la sede richiesta; non è necessariamente decisivo dimostrare l’attualità o l’intensità dei rapporti familiari, né è di per sé ostativo il decorso del tempo dai fatti.
- Le mansioni del personale addetto alla dattiloscopia, in quanto funzionali all’attività investigativa e connesse al trattamento di dati sensibili, giudiziari e di polizia, possono giustificare un rigoroso vaglio di affidabilità e posizione ambientale e non possono essere qualificate come meramente tecniche e prive di rilievo operativo.
- Le assegnazioni temporanee o la partecipazione occasionale a servizi di polizia in una determinata area territoriale non sono necessariamente comparabili con un trasferimento stabile nella medesima sede, poiché quest’ultimo comporta un’esposizione continuativa e può rendere concreti rischi ambientali non presenti nelle precedenti attività temporanee.
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