Sentenza n. 7249/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 7727/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.07.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando la mancata esecuzione, limitatamente all'attivazione della carta elettronica, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7727/2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'attivazione della carta e al pagamento delle spese di lite. La pronuncia era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale il 14 luglio 2024, con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo. Il ricorso di ottemperanza è stato notificato e depositato il 19 aprile 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. La ricorrente ha escluso dall'oggetto del giudizio il pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la regolare notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima della proposizione del ricorso. Poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, attivando in favore della ricorrente la carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto per l'attività commissariale, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato, secondo il criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a renderla effettiva, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l'esecuzione di una sentenza nei confronti di un'Amministrazione può essere proposto solo dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Prevede il beneficio economico riconosciuto nel giudicato presupposto alla docente per gli anni scolastici indicati nella sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, la proposizione dell'azione presuppone la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando l'Amministrazione non contesta e non ha dato esecuzione a un giudicato che impone l'attribuzione di un beneficio determinato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio, specificando l'attività amministrativa dovuta.
- In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere, anche mediante delega, tutti gli atti necessari all'attuazione del giudicato entro un termine successivo.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze istituzionali non dà luogo a un compenso ulteriore quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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