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Sentenza

Sentenza n. 1644/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di un appalto di lavori, unitamente al verbale di esclusione automatica per anomalia e agli atti di gara

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Messina aveva indetto una procedura aperta telematica, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per interventi di stabilizzazione di versanti stradali, prevedendo nel disciplinare l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.lgs. 36/2023, quando le offerte ammesse fossero almeno cinque, con calcolo della soglia di anomalia mediante il Metodo A dell’Allegato II.2 al Codice dei contratti pubblici. A fronte di 129 offerte, la ricorrente era stata esclusa automaticamente in quanto la sua offerta risultava anomala. Essa sosteneva che la soglia fosse stata erroneamente determinata applicando il troncamento alla quarta cifra decimale, in assenza di una previsione espressa e specifica della lex specialis e in violazione del metodo legale di calcolo. Deduceva violazione degli artt. 54 e 17 del d.lgs. 36/2023, dell’Allegato II.2, degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990, violazione della lex specialis, dei principi di tassatività dei metodi di calcolo, trasparenza, par condicio, certezza delle regole di gara, legalità, concorrenza, nonché eccesso di potere per travisamento, illogicità, arbitrarietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e sviamento. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno qualora non fosse stato possibile conseguire l’aggiudicazione, anche in considerazione dell’esecuzione d’urgenza dei lavori. Il Comune eccepiva l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’esclusione era stata conosciuta il 31 dicembre 2025 e non era stata impugnata tempestivamente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile. Ha preliminarmente ricordato che l’esclusione automatica ex art. 54 d.lgs. 36/2023 costituisce una deroga alla regola generale della verifica in contraddittorio dell’anomalia e deve essere espressamente prevista negli atti di gara. Nel caso concreto, tale previsione era contenuta nell’art. 19 del disciplinare e, essendo pervenute 129 offerte, l’Amministrazione aveva legittimamente attivato il meccanismo dell’esclusione automatica. Tuttavia, il giudizio non è entrato nel merito della correttezza del troncamento alla quarta cifra decimale. La ricorrente aveva conosciuto la propria esclusione con il verbale del 31 dicembre 2025 e aveva già presentato il 2 gennaio 2026 un’istanza di annullamento in autotutela; il ricorso, notificato soltanto il 7 maggio 2026, era quindi tardivo quanto all’impugnazione dell’esclusione. L’impugnazione dell’aggiudicazione e degli altri atti di gara è stata dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva, poiché l’esclusione, non tempestivamente impugnata, era divenuta inoppugnabile. Un concorrente definitivamente escluso non conserva un interesse qualificato e differenziato alla caducazione della procedura, ma soltanto un interesse di mero fatto alla riedizione della gara. La domanda risarcitoria non è stata esaminata, in quanto proposta in via eventuale e nell’ambito di un ricorso complessivamente colpito da irricevibilità e inammissibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in € 2.000,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 36/2023

    Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti [...] prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

    L’esclusione automatica delle offerte anomale è un meccanismo derogatorio rispetto alla verifica in contraddittorio e può operare, nei presupposti previsti dalla norma, solo se espressamente previsto negli atti di gara.

  • Allegato II.2 d.lgs. 36/2023

    Il calcolo della soglia di anomalia deve essere effettuato secondo il metodo prescelto dalla lex specialis; la sentenza non esamina nel merito la correttezza del troncamento contestato, per la tardiva impugnazione dell’esclusione.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Costituisce la disciplina generale della verifica delle offerte anormalmente basse, caratterizzata dalla valutazione in contraddittorio; l’art. 54 introduce una deroga per determinati contratti sotto soglia.

  • art. 120 c.p.a.

    Nel contenzioso relativo alle gare, l’atto di esclusione è immediatamente lesivo e deve essere impugnato nel termine decorrente dalla conoscenza dell’esclusione.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente con riferimento alla richiesta di annullamento in autotutela, ma il giudice non ne ha esaminato nel merito l’applicazione.

Massime di principio

  • L’esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall’art. 54 d.lgs. 36/2023, in quanto derogatoria rispetto alla verifica ordinaria in contraddittorio, è applicabile soltanto quando sia espressamente prevista negli atti di gara e ricorrano i presupposti normativi, tra cui il numero minimo di offerte ammesse.
  • Il provvedimento di esclusione da una procedura di gara è immediatamente lesivo e deve essere impugnato autonomamente entro il termine decorrente dalla sua conoscenza, senza attendere l’aggiudicazione.
  • Il concorrente escluso che non abbia tempestivamente impugnato l’esclusione perde la legittimazione a impugnare l’aggiudicazione e gli altri atti della procedura, salvo le tassative eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.
  • L’operatore definitivamente escluso dalla gara conserva, rispetto alla caducazione dell’intera procedura e alla sua eventuale riedizione, un interesse di mero fatto, non sufficiente a integrare la legittimazione e l’interesse qualificato e differenziato necessari per agire.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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