Sentenza n. 222/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro n. 50 del 25 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 50 del 25 gennaio 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrici da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto tre distinti ricorsi, successivamente riuniti, per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica del docente, con accredito di euro 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto. Il titolo giudiziale riguardava la docente Anna Laura Fusco per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; la docente Federica Rossi per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; la docente Serena Di Tonno per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione, con decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza del Ministero e chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i tre ricorsi, poiché diretti all’esecuzione del medesimo titolo giudiziale. Li ha accolti rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale esecuzione al giudicato, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale in base alla quale è stato riconosciuto il diritto delle ricorrenti al beneficio della carta elettronica del docente.
DPCM attuativo dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Disciplina le modalità di attuazione del beneficio della carta elettronica e l’impiego delle somme riconosciute.
art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio applicabile prima dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha rilevato il decorso prima della proposizione dei ricorsi.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che riconosce al privato il diritto a una prestazione patrimoniale o all’adozione di adempimenti amministrativi, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato.
- L’azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di un’amministrazione debitrice dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere incaricato non solo dell’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, ma anche del pagamento delle somme ancora dovute in esecuzione del titolo.
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