Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro n. 50 del 25 gennaio 2024

Giustizia amministrativa202501287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 50 del 25 gennaio 2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto tre distinti ricorsi, successivamente riuniti, per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lucca che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica del docente, con accredito di euro 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto. Il titolo giudiziale riguardava la docente Anna Laura Fusco per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; la docente Federica Rossi per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; la docente Serena Di Tonno per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione, con decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza del Ministero e chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i tre ricorsi, poiché diretti all’esecuzione del medesimo titolo giudiziale. Li ha accolti rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lucca. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare integrale esecuzione al giudicato, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale in base alla quale è stato riconosciuto il diritto delle ricorrenti al beneficio della carta elettronica del docente.

  • DPCM attuativo dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Disciplina le modalità di attuazione del beneficio della carta elettronica e l’impiego delle somme riconosciute.

  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio applicabile prima dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha rilevato il decorso prima della proposizione dei ricorsi.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che riconosce al privato il diritto a una prestazione patrimoniale o all’adozione di adempimenti amministrativi, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato.
  • L’azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di un’amministrazione debitrice dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato non solo dell’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, ma anche del pagamento delle somme ancora dovute in esecuzione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.