Sentenza n. 18/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento del Responsabile del Servizio edilizia prot. n. 22581 del 19 novembre 2024, recante l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza n. 9010 del 23 giugno 2009 di demolizione di manufatti ritenuti abusivi, notificato alla ricorrente in data 25 novembre 2024; - del provvedimento del Responsabile del Servizio edilizia prot. n. 22594 del 19 novembre 2024, recante la definizione dell’area da intestare al Comune di San Giustino, ai sensi dell’articolo 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’individuazione del luogo di accesso fra le particelle n. 254-260 del foglio n. 49, notificato alla ricorrente in data 25 novembre 2024; - del provvedimento del Responsabile del Servizio urbanistica, infrastrutture, edilizia, SUAPE prot. n. 3030 del 15 febbraio 2025, recante il divieto di prosecuzione dell’attività della SCIA a sanatoria, ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, presentata in data 18 gennaio 2025, prot. n. 1150, come ripetizione di SCIA già presentata il 27 dicembre 2024; - di ogni altro atto presupposto o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione, individuazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale e divieto di prosecuzione di una SCIA edilizia in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato tre provvedimenti comunali: l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 2009; la definizione dell’area da acquisire al patrimonio comunale e del percorso di accesso; il divieto di prosecuzione della SCIA a sanatoria presentata nel gennaio 2025. Ha dedotto, quanto all’inottemperanza, che la demolizione non sarebbe stata eseguibile per la presenza di un muro confinante e ha censurato l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere. Quanto all’acquisizione, ha dedotto illegittimità derivata, nullità per indeterminatezza dell’oggetto a causa dell’allegata planimetria in bianco e nero, difetto di motivazione sull’estensione dell’area acquisita e illegittimità del percorso di accesso. Quanto alla SCIA, ha sostenuto l’illegittimità derivata degli atti precedenti, l’ammissibilità dell’accertamento di conformità, l’assenza di un definitivo accertamento dell’abusività del manufatto, la possibilità di sanatoria in ragione della disciplina urbanistica e la completezza della documentazione presentata. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e per omessa notifica a un soggetto ritenuto controinteressato, oltre a contestare nel merito tutte le censure. Il TAR ha inoltre esaminato e accolto l’eccezione di tardività della replica della ricorrente, depositata oltre il termine processuale utile.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. Il TAR ha ritenuto che l’acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale si produca ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato con l’ordinanza di demolizione, secondo la natura dichiarativa dell’atto di acquisizione e le regole dell’obbligo propter rem. Le difficoltà esecutive, anche se derivanti dalla presenza del muro confinante, avrebbero dovuto essere rappresentate prima della scadenza del termine, eventualmente chiedendo la proroga prevista dalla normativa regionale; le segnalazioni successive sono quindi irrilevanti. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce mera irregolarità e non vizio invalidante; nel caso concreto non occorreva comunque la rimessione in termini, poiché il ricorso straordinario era stato trasposto in sede giurisdizionale. L’atto di individuazione dell’area non è nullo: la planimetria in bianco e nero non ha impedito di comprendere il contenuto essenziale dell’atto e integra, al più, una irregolarità priva di concrete conseguenze. L’acquisizione dell’intera particella è stata ritenuta adeguatamente motivata, perché giustificata dagli spazi necessari per ponteggi, mezzi, rimozione dei materiali e accesso ai luoghi, nonché dal requisito dell’autonoma utilizzabilità dell’area; la rappresentazione grafica consentiva di verificare l’estensione dell’acquisizione. È stata respinta anche la censura sul percorso carrabile, poiché al momento il Comune non disponeva di altre vie di accesso e non potevano rilevare vicende future o rapporti con terzi. Quanto alla SCIA, la ricorrente non era legittimata a presentarla, avendo già perso la proprietà dell’area per effetto dell’acquisizione. Tale circostanza era sufficiente a giustificare il divieto di prosecuzione e l’inammissibilità dell’accertamento di conformità. In ogni caso, le ulteriori doglianze sono state ritenute manifestamente infondate: l’abusività del manufatto e la sua sottoposizione a demolizione erano state definitivamente accertate; non era configurabile una demolizione e ricostruzione di un manufatto legittimamente esistente; la SCIA risultava inoltre carente di documenti ed elaborati necessari. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L’acquisizione opera di diritto alla scadenza del termine di novanta giorni; l’area può comprendere quella necessaria alle operazioni di demolizione e all’autonoma utilizzazione del bene, entro i limiti normativi.
art. 143, comma 3, l.r. Umbria 1/2015
L’area acquisita deve consentire l’autonoma utilizzazione del bene.
La disposizione consente di acquisire un’area eccedente il sedime del manufatto quando necessaria per l’autonoma utilizzazione del bene e per l’esecuzione della demolizione; prevede inoltre la possibilità di una proroga del termine di demolizione fino a trenta giorni, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 3, comma 4, l. 241/1990
La mancata o non chiara indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non determina l’invalidità del provvedimento, ma una mera irregolarità, eventualmente rilevante ai fini dell’errore scusabile e della rimessione in termini.
art. 4, comma 4, allegato 2, d.lgs. 104/2010
Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.
Un deposito effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile si considera eseguito il giorno successivo, con conseguente tardività della replica depositata oltre il termine di venti giorni liberi dall’udienza.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie e repliche va computato considerando come giorno successivo il deposito effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La SCIA a sanatoria non può essere utilizzata da chi non abbia più la titolarità dell’area e dell’opera; inoltre deve contenere la documentazione necessaria a verificare consistenza dell’intervento e correttezza delle asseverazioni.
Adunanza plenaria, sentenza n. 16/2023
L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale (...) ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione.
L’effetto acquisitivo si produce automaticamente alla scadenza del termine assegnato per la demolizione; il successivo atto comunale ha natura dichiarativa.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 si produce ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato con l’ordinanza di demolizione; il successivo provvedimento di acquisizione ha natura dichiarativa.
- Le difficoltà materiali di esecuzione della demolizione devono essere rappresentate prima della scadenza del termine assegnato, eventualmente mediante richiesta di proroga ove prevista; la loro deduzione successiva non impedisce l’effetto acquisitivo già maturato.
- L’omessa indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce una mera irregolarità e non determina l’invalidità dell’atto; può rilevare, ricorrendone i presupposti, soltanto ai fini dell’errore scusabile e della rimessione in termini.
- L’acquisizione può riguardare un’area eccedente il sedime del manufatto quando l’amministrazione motivi concretamente la necessità degli spazi per l’accesso, i ponteggi, i mezzi, la rimozione dei materiali e l’autonoma utilizzazione del bene, nel rispetto dei limiti dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
- Una SCIA edilizia a sanatoria presentata dopo l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale è inammissibile se il presentatore non è più titolare dell’area e dell’opera; tale difetto di legittimazione è sufficiente a giustificare il divieto di prosecuzione.
- La completezza della SCIA edilizia non deriva dalla sola asseverazione del tecnico, ma richiede la produzione di tutti gli elementi documentali e grafici necessari a identificare l’intervento e a consentire all’amministrazione il controllo delle asseverazioni.
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