Cassazione Civile, Ordinanza n. 26443/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza esaminare i motivi di impugnazione. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione del tribunale resa in una controversia di opposizione all'esecuzione. La società resistente ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione, prima ancora di esaminare i motivi, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 26 agosto 2019, il termine scadeva il 26 febbraio 2020 e il ricorso era stato notificato/proposto il 2 marzo 2020. Poiché il giudizio riguardava un'opposizione all'esecuzione, esso era sottratto alla sospensione feriale dei termini.
Norme richiamate
art. 385, comma 1, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
art. 327 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
sospensione feriale dei termini
non opera nei giudizi aventi ad oggetto opposizione all'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la tardiva proposizione del ricorso rispetto al termine lungo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, con irrilevanza dell'esame dei motivi.
- Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione all'esecuzione sono sottratte alla sospensione feriale dei termini processuali, sicché il termine per impugnare decorre senza interruzione estiva.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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