Parere n. 611/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/519522 del 27 marzo 2020 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, per insufficienza reddituale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale n. K10/519522 del 27 marzo 2020, notificato il 18 giugno 2020, con cui è stata respinta la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 17 marzo 2015. Il diniego è stato motivato dall’assenza di dichiarazioni fiscali e di redditi documentati negli anni 2015 e 2016, considerando anche che il nucleo familiare comprendeva il coniuge e tre figli a carico. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e delle norme collegate, nonché eccesso di potere. Ha richiamato, in particolare, un reddito familiare di circa 34.250 euro dichiarato per l’anno d’imposta 2018 e la compartecipazione dei componenti del nucleo familiare al reddito. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del diniego, rilevando l’assenza di redditi documentati nel biennio 2015-2016 e l’insufficienza delle osservazioni presentate dal richiedente dopo il preavviso di rigetto.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, che non aveva presentato osservazioni. Nel merito, ha confermato che la capacità reddituale costituisce requisito indispensabile per la concessione della cittadinanza, in quanto funzionale sia alla verifica dell’autosufficienza del richiedente e del sostentamento del nucleo familiare sia all’accertamento della capacità di adempiere ai doveri di solidarietà sociale mediante la contribuzione fiscale. La valutazione può tenere conto, oltre che del reddito documentato, di ulteriori elementi indiziari consistenti e provati, come il sostegno economico di familiari stabilmente residenti in Italia o la condivisione di spese ricorrenti. Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato l’erroneità dell’istruttoria ministeriale né l’effettiva compartecipazione dei componenti del nucleo familiare al reddito in misura sufficiente a garantire il sostentamento familiare. Le censure sono state quindi ritenute prive di pregio e il ricorso è stato respinto.
Osservazioni
Insufficienza reddituale
La mancata documentazione di redditi e dichiarazioni fiscali negli anni 2015 e 2016, valutata in rapporto alla composizione del nucleo familiare, giustifica il diniego quando il richiedente non dimostri l’autosufficienza economica e la capacità di provvedere al sostentamento familiare.
Reddito familiare e compartecipazione dei componenti del nucleo
Il richiamo a un reddito familiare successivo, pari a circa 34.250 euro nell’anno d’imposta 2018, non è sufficiente a superare le carenze riferite agli anni oggetto della valutazione se non è provata l’effettiva compartecipazione dei familiari alla formazione del reddito e al sostentamento del nucleo.
Elementi indiziari di autosufficienza economica
L’Amministrazione può considerare, oltre al reddito documentato, ulteriori elementi indiziari consistenti e provati, quali il sostegno di familiari stabilmente residenti in Italia o la condivisione di spese ricorrenti; nel caso concreto tali elementi non sono stati adeguatamente dimostrati.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La capacità reddituale e l’autosufficienza economica del richiedente, valutate anche in relazione alle condizioni personali e familiari, costituiscono presupposti rilevanti per la concessione della cittadinanza italiana.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l’oscuramento dei dati identificativi quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità dell’interessato.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base di tutela dei dati personali e di oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana, la capacità reddituale del richiedente costituisce un requisito indispensabile, poiché deve assicurare il sostentamento del nucleo familiare e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà sociale attraverso la contribuzione fiscale.
- La verifica dell’autosufficienza economica deve essere compiuta in relazione alle condizioni personali e familiari del richiedente, inclusa la consistenza del nucleo familiare e il numero dei soggetti a carico.
- L’Amministrazione può valutare, oltre al reddito formalmente documentato, elementi indiziari ulteriori soltanto quando siano consistenti, concorrenti e adeguatamente provati, come il sostegno economico di familiari stabilmente residenti in Italia o la condivisione di spese ricorrenti.
- Un reddito familiare riferito a un periodo successivo non supera, di per sé, la carenza di redditi documentati relativa agli anni oggetto dell’istruttoria, se non è dimostrata la concreta riferibilità di tale reddito al sostentamento del nucleo familiare nel periodo rilevante.
Diniego di cittadinanza per insufficienza reddituale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un cittadino egiziano contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Premesse e richiesta
Il richiedente aveva presentato domanda di cittadinanza il 17 marzo 2015. Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza con provvedimento del 27 marzo 2020, rilevando che negli anni 2015 e 2016 non erano state presentate dichiarazioni fiscali e non risultavano redditi documentati. La valutazione teneva conto anche della composizione del nucleo familiare, formato dal coniuge e da tre figli a carico.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 ed eccesso di potere. Ha sostenuto, tra l’altro, che il reddito familiare dell’anno d’imposta 2018 ammontava a circa 34.250 euro e che i componenti del nucleo familiare compartecipavano al reddito.
Contraddittorio procedimentale e consultivo
La Sezione ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio era stato rispettato. La relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente con nota della Sezione del 9 luglio 2025, senza che fossero presentate ulteriori osservazioni.
Requisito reddituale nella concessione della cittadinanza
La Sezione ha richiamato il proprio parere n. 1009/2023 e precedenti pronunce del Consiglio di Stato, secondo cui la verifica dei mezzi di sostentamento non risponde soltanto a esigenze di sicurezza pubblica. Essa serve anche ad accertare che il richiedente, una volta inserito nella comunità nazionale, sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà sociale e di concorrere, mediante il prelievo fiscale, al finanziamento della spesa pubblica destinata ai servizi essenziali.
La capacità reddituale sufficiente a garantire il sostentamento del nucleo familiare e l’adempimento dei doveri di solidarietà economica costituisce quindi un requisito indispensabile per il conseguimento della cittadinanza, da valutare in relazione alle condizioni personali e familiari del richiedente.
Valutazione degli elementi economici ulteriori
Secondo il richiamato parere n. 457/2023, la valutazione dell’autosufficienza economica può tenere conto, oltre al reddito documentato, di ulteriori elementi indiziari concorrenti, consistenti e provati. Tra questi rientrano il sostegno effettivo di familiari stabilmente residenti in Italia e dotati di reddito sufficiente, nonché la condivisione con parenti conviventi di spese ricorrenti, come il canone di locazione e le utenze.
Nel caso esaminato, tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato né l’erroneità dell’istruttoria ministeriale né l’effettiva compartecipazione dei componenti del nucleo familiare al reddito. Il reddito familiare dichiarato per il 2018 non è stato ritenuto sufficiente a superare le carenze documentali riferite agli anni 2015 e 2016.
Decisione
Le censure sono state ritenute prive di pregio. Il Consiglio di Stato ha pertanto espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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