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Ordinanza

Ordinanza n. 468/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'accreditamento istituzionale per attività specialistica ambulatoriale oculistica, unitamente agli atti presupposti e al successivo diniego adottato in sede di motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di accreditamento istituzionale presentata per attività specialistica ambulatoriale nella branca di oculistica, nonché il relativo preavviso di rigetto, gli atti regionali presupposti e il piano regionale di valutazione del fabbisogno di specialistica ambulatoriale, nella parte in cui sarebbe stato interpretato come ostativo a nuovi accreditamenti. Con motivi aggiunti, ha impugnato il successivo riscontro dell'Amministrazione, nuovamente negativo, e la nota interna istruttoria richiamata dall'Amministrazione. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo regionale di adottare l'atto programmatorio propedeutico al rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, la nomina di un commissario ad acta in caso di inadempimento e la condanna dell'Amministrazione a pronunciarsi nuovamente sull'istanza. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente le singole censure di legittimità, limitandosi a rilevare che esse richiedono approfondimento nel giudizio di merito, unitamente alle eccezioni processuali formulate dall'Amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito delle impugnazioni né ha accolto o respinto in via definitiva le domande. Ha ritenuto che le censure della ricorrente e le eccezioni in rito dell'Amministrazione necessitassero di adeguato approfondimento nella sede di merito. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 26 gennaio 2027 per la prosecuzione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite, in ragione della peculiarità della fattispecie; nulla è stato disposto per le parti non costituite. Dal testo non risulta l'adozione di una misura cautelare espressa di sospensione degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della trattazione della domanda cautelare; l'ordinanza non esplicita ulteriori profili interpretativi.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    Indicato dalla ricorrente quale fondamento dell'obbligo dell'Amministrazione di adottare l'atto programmatorio propedeutico al rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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