Cassazione Penale, Sentenza n. 421/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di ottemperanza all'ordinanza del 10.4.2014 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva accertato l'illegittimità di due sanzioni disciplinari di esclusione dalle attività in comune (eseguite: 4.2.2011-18.2.2011 e dal 20.2.2011 per ulteriori 15 giorni) ritenendo incongruo l'intervallo temporale tra le due. Il ricorrente sosteneva che la parte dispositiva dell'ordinanza imponesse un termine di recupero applicabile a tutte le future esecuzioni di analoghe sanzioni e denunciava violazione di legge (art. 606 cod. proc. pen., lett. b) in relazione all'art. 35-bis, comma 5, Ord. Pen.), contestando altresì il rifiuto dell'Amministrazione penitenziaria di osservare la disposizione del giudice
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del 10.4.2014 dovesse essere interpretata come riferita alle specifiche sanzioni oggetto di esame (quelle di febbraio 2011) e non come norma generale applicabile a tutte le future esecuzioni. Ha confermato che il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, Ord. Pen. richiede la concreta mancata esecuzione dell'ordine da parte dell'Amministrazione penitenziaria, circostanza non adeguatamente dimostrata dal ricorrente. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 5, Ordinamento Penitenziario
Il procedimento di ottemperanza previsto presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza; è strumento funzionale al giudizio di cognizione e richiede l'allegazione di un inadempimento concreto
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Censura di violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione; la Corte rileva che il motivo deve essere adeguatamente specificato e motivato, altrimenti il ricorso è inammissibile
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria per la cui determinazione la Corte ha disposto il pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai criteri per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi che giustifichino l'assenza di colpa, può essere imposta la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La procedura di ottemperanza ex art. 35-bis Ord. Pen. richiede la prova concreta che l'Amministrazione penitenziaria non abbia eseguito la misura disposta dal magistrato di sorveglianza; affermazioni generiche non sono sufficienti
- Un'ordinanza che accerta l'illegittimità di specifiche sanzioni disciplinari e indica un intervallo temporale "congruo" va interpretata, salvo chiara espressione contraria, come riferita alle singole misure esaminate e non come norma di carattere generale per tutte le future sanzioni
- In sede di ricorso per cassazione è necessario specificare adeguatamente i profili di violazione di legge o di vizio motivazionale: la generica contestazione della motivazione può determinare l'inammissibilità
- Chi propone ricorso infondato o manifestamente generico rischia la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria; valutare la sussistenza di elementi probatori prima di attivare la procedura di ottemperanza
- Se si intende ottenere l'ottemperanza in casi analoghi è preferibile che l'ordine del giudice sia formulato in termini espressi e generalizzanti oppure che il richiedente dimostri puntualmente come le successive misure concretamente violino il termine di recupero stabilito
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