Sentenza n. 3694/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7445/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7445/2025, relativa al riconoscimento del beneficio annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7445/2025, notificata il 20 ottobre 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 6 marzo 2026. Il giudicato aveva imposto al Ministero di riconoscere alla docente il beneficio economico di € 500,00 annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell'anno scolastico 2024/2025. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la formazione del giudicato e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, disponendo il pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale scolastico, o un funzionario da lui delegato con adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro i termini dell'art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero nella misura di € 500,00, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie, inclusa la penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e).
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente in forza del giudicato da eseguire.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio del commissario, ritenuto autorizzato.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Stabilisce il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'esistenza del giudicato, la mancata impugnazione della pronuncia attestata dalla certificazione di cancelleria, unitamente all'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per il puntuale e integrale adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
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