Sentenza n. 1294/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 15/10/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; E PER LA CONDANNA delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza del 15 ottobre 2025, volta a ottenere il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto. L'attivazione del procedimento ha soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Il Collegio ha compensato le spese di lite, considerando il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che aveva provveduto in tempi ritenuti ragionevoli. Ha tuttavia posto a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito avverso il silenzio dell'amministrazione e consente, in caso di persistente inerzia, la richiesta di nomina di un commissario ad acta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del procedimento e, se soddisfa la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude che il giudice regoli autonomamente le spese di lite, tenendo conto della durata dell'inerzia e del comportamento collaborativo dell'amministrazione.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese processuali ma porre comunque a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato, ove le circostanze del caso lo giustifichino.
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