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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38440/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la riduzione della pena disposta dalla Corte d'appello in sede di patteggiamento in appello, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: la Corte territoriale aveva applicato una diminuente pari a un terzo nonostante si trattasse di una contravvenzione posta in continuazione con un delitto, per la quale, secondo il ricorrente, la legge n.103/2017 prevede la diminuzione pari alla metà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza recente che interpreta la riduzione per il rito abbreviato, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, come applicabile unitariamente nella misura di un terzo (analoga alla misura prevista per i delitti), in ragione dell'assimilazione della contravvenzione al delitto ai fini del cumulo e della determinazione della pena continuata. Ha inoltre richiamato le Sezioni Unite che distinguono tra pena illegale (fuori dai limiti edittali) e pena illegittima (errori di applicazione della diminuente); quando la pena resta nei limiti edittali l'errore sulla misura diminutiva produce solo una pena illegittima e rende inammissibile il ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma evocata come titolo del motivo di cassazione: il ricorrente denunciava violazione di legge nella determinazione della diminuente; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché l'errore, se presente, ha prodotto una pena illegittima ma non illegale.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola sulla riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte interpreta che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, la diminuzione debba essere applicata unitariamente nella misura di un terzo, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale richiamato.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento in appello: la decisione che consacra il negozio processuale non può essere impugnata in cassazione salvo che la pena concordata sia illegale (cioè fuori dai limiti edittali). Ciò giustifica l'inammissibilità del ricorso quando la pena resta nei limiti.

  • legge n. 103 del 23/6/2017

    Ha introdotto la misura fissa di diminuzione per le contravvenzioni (metà); tuttavia la Corte ha ritenuto che, in presenza di continuazione con delitto, la contravvenzione venga assimilata e la riduzione vada applicata unitariamente secondo la misura prevista per i delitti.

  • art. 76 cod. pen.

    Regola del cumulo per pene concorrenti: utilizzata per spiegare il criterio con cui la pena del reato continuato è parametrata alla pena del reato più grave e per giustificare l'assimilazione della contravvenzione al delitto ai fini della riduzione.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina del reato continuato: la pena risultante è considerata unitariamente e la contravvenzione satellite è valutata in rapporto al reato più grave.

  • art. 135 cod. pen.

    Previsione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai fini del confronto tra generi di pena quando il reato satellite è punito con multa; richiamata nella motivazione giurisprudenziale di riferimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui con la misura della sanzione alla Cassa delle ammende.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di rito per il trattamento del ricorso in Cassazione; la causa è stata trattata ai sensi di tale articolo.

  • Giurisprudenza rilevante: Sez. U. n. 40983 del 21/6/2018 (Giglia)

    Principio secondo cui l'aumento per il reato satellite deve rispettare il 'genere' della pena del reato satellite e giustifica la conversione e l'assimilazione ai fini della determinazione della pena continuata.

  • Giurisprudenza rilevante: Sez. U. n. 47182 del 31/3/2022 (Savini)

    Distinzione tra pena illegale e pena illegittima: errori nell'applicazione delle diminuenti che non portino la pena fuori dai limiti edittali determinano l'illegittimità della pena e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Se una contravvenzione è in continuazione con un delitto, la riduzione per il rito abbreviato tende a essere applicata unitariamente nella misura prevista per i delitti (un terzo) secondo l'orientamento giurisprudenziale recente.
  • Se la pena resa rientra nei limiti edittali, un errore di calcolo o di applicazione della diminuente determina una pena illegittima e non illegale: in tal caso il ricorso per cassazione è, di norma, inammissibile.
  • Il patteggiamento (anche in appello) consacrato in sentenza non può essere modificato in via unilaterale in Cassazione, salvo che la pena sia illegale perché fuori dai limiti stabiliti dalla legge.
  • Per rendere ammissibile un ricorso in Cassazione contro la misura della pena concordata conviene dimostrare che la pena è illegale (cioè eccede i limiti edittali) e non limitarsi a contestare il criterio applicativo della diminuente.
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale su questioni interpretative rilevanti (es. misura della diminuente tra contravvenzioni e delitti), è utile richiamare orientamenti delle Sezioni Unite o proporre quesiti di massima per ottenere uniformità.
  • Il ricorrente rischia condanna alle spese e, se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa nella scelta del motivo, anche una sanzione alla Cassa delle ammende; valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso.

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